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23/11/2022

Abusi edilizi in zona paesaggistica, opere soggette a SCIA e ordine di demolizione

Secondo il Consiglio di Stato è legittimo (e doveroso) l’ordine di demolizione delle opere soggette a SCIA che siano state abusivamente realizzate in zona paesaggistica in assenza della relativa autorizzazione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di un volume realizzato senza permesso ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico sul lastrico di un edificio esistente. Il manufatto aveva una struttura lignea e occupava una superficie di circa mq 40. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di un’opera di natura pertinenziale soggetta solo alla segnalazione certificata di inizio attività, e come tale non sanzionabile con la demolizione.

ORDINE DI DEMOLIZIONE DI OPERE SOGGETTE A SCIA - In proposito C. Stato 17/10/2022, n. 8785 ha ribadito che in linea di diritto, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché - ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo - l’abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria.
Inoltre i giudici hanno affermato che hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi ovvero precluderne una ulteriore modifica.

Ne deriva il principio secondo il quale le opere abusive, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera DIA/SCIA, se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, devono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria.

Potere di vigilanza della P.A. - Sull’argomento si segnala anche un precedente del Consiglio di Stato (sentenza 09/01/2013, n. 62; vedi anche TAR Campania-Napoli sent. 19/07/2021, n. 4999) secondo cui, a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (SCIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso sia stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. 380/2001, deve essere sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti, all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA/SCIA, prive di autorizzazione paesaggistica.

NOZIONE DI PERTINENZA - Sul versante edilizio, peraltro, un manufatto di dimensioni rilevanti, quale quello oggetto di contestazione, costituisce un nuovo volume nel caso in cui non sia stato fornito alcun concreto elemento in grado di consentire la evocata qualificazione in termini di pertinenza. In proposito è stato ricordato che:
- per un verso la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili;
- per un altro verso, il fatto che il manufatto sia realizzato in legno non assume alcun rilievo, essendo lo stesso un materiale utilizzato ampiamente in edilizia e non tale di per sé da costituire sintomo rilevante in termini di precarietà o di accessorietà.

Dalla redazione