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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 25/07/1996, n. 27
L. R. Lazio 25/07/1996, n. 27
L. R. Lazio 25/07/1996, n. 27
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. La presente legge disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale, non riservate al Consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaud |
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Art. 2 - Principi1. Le procedure di cui all'articolo 1 sono svolte secondo criteri oggettivi e predeterminati nel rispetto dei principi del buon andamento dell'amministrazione, della trasparenza, della rotazione e della professionalità. 2. A tal fine: a) |
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Art. 3 - Registro degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti regionali e adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni1. Presso l'Assessorato competente in materia di personale è istituito un registro in cui sono annotati tutti gli incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale a propri dipendenti ai sensi dei Titoli II e III. |
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Art. 4 - Direttive della Giunta1. La Giunta, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, provvede ad impartire direttive per: a) la costituzione del registro degli incarichi conferiti o autorizzati; |
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TITOLO II - Incarichi conferiti dall'amministrazione regionale |
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Capo I - Albo ufficiale unico regionale |
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Art. 5 - Istituzione1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di personale l'albo ufficiale unico regionale, di seguito denominato albo, in cui vengono iscritti i dipendenti regionali e gli esperti esterni ai fini delle nomine o |
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Art. 6 - Iscrizione1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo i soggetti di cui agli articoli 9 e 14. 2. L'iscrizione all'albo o il rigetto della r |
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Art. 7 - Domanda di iscrizione1. Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati devono inoltrare domanda all'Assessorato competente in materia di personale. 2. Nella domanda gli interessati devono, in particolare, dichiarare sotto la propria responsabilità: |
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Art. 8 - Cancellazione1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti a carico dei quali sia accertata una o più delle seguenti circostanze: a) verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 3; b) perdita dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 14; |
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TITOLO II - Incarichi conferiti dall'amministrazione regionale |
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Capo II - Disposizioni per il conferimento e l'espletamento di incarichi di collaudo |
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Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione all'albo come collaudatori1. Ai fini della nomina o della designazione per l'espletamento di incarichi di collaudo relativi a opere, lavori e forniture, possono chiedere l'iscrizione all'albo i seguenti soggetti: a) ingegneri, architetti, geometri, periti edili, geologi, laureati in scienze agrarie e forestali, in informatica e in altre discipline attinenti all'oggetto del collaudo, eventualmente individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 4, con almeno cinque an |
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Art. 10 - Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali può essere richiesta l'iscrizione come collaudatore1. I soggetti di cui all'articolo 9, sulla base della propria specializzazione e delle esperienze professionali maturate, possono chiedere l'iscrizione all'albo per una o più delle seguenti categorie di opere, lavori e forniture: a) opere edili; b) opere stradali, ferroviarie, pont |
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Art. 11 - Conferimento di incarichi di collaudo1. L'amministrazione regionale per il collaudo di opere, lavori e forniture pubbliche o di pubblico interesse, nomina o designa propri dipendenti ovvero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, esperti esterni iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), in possesso, altresì, degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle diverse categorie di collaudo. 2. |
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Art. 12 - Incompatibilità per incarichi di collaudo1. Il collaudo non può essere affidato ai soggetti che: a) abbiano esercitato direttamente attività di con |
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Art. 13 - Compensi dei collaudatori1. I compensi per l'espletamento di incarichi di collaudo non possono superare l'importo derivante dall'applicazione delle tariffe professionali. L'importo da prendere a base è quello risultante dallo stato finale dei lavori al netto di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo netto complessivo delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore. Nel caso di commissioni di |
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TITOLO II - Incarichi conferiti dall'amministrazione regionale |
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Capo III - Disposizioni per il conferimento e l'espletamento di incarichi di componenti di organismi collegiali comunque denominati e di altri incarichi in rappresentanza della Regione |
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Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione all'albo come esperti in seno a commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati o ai fini di altri incarichi in rappresentanza della Regione1. Ai fini della nomina o della designazione per incarichi di componente di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonché per altri incarichi in rappresentanza della Regione, possono richiedere l'iscrizione all'albo i seguenti soggetti: a) i dipendenti di ruolo della Regione o di altre amministrazioni pubbliche o private aventi un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni; |
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Art. 15 - Commissioni di concorso e di esame1. Le nomine e le designazioni in seno a commissioni di concorso e di esame sono disposte con decreto del Presidente della Giunta, emanato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente nella materia cui attiene l'incarico. 2. I soggetti da nominare o designare ai sensi del comma 1 sono individuati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), e all'articolo 61, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, tra gli iscritti nell'apposita sezione o categoria dell'albo, in possesso degli altri particolari requisiti eventualmente previsti dalle leggi in relazione al singolo concorso o esame. I dipendent |
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Art. 16 - Consulte, comitati ed altri organismi collegiali1. Le nomine e le designazioni in seno a consulte, comitati ed altri organismi collegiali comunque denominati sono disposti con le stesse modalità previste nell'articolo 15, comma 1. 2. I soggetti da nominare o designare ai sensi del comma 1 sono individuati tra gli iscritti nelle relative sezioni o categorie dell'albo, in possesso dei particolari requisiti professionali e delle specifiche competenze previsti dalle leggi che disciplinano i vari organismi o attinenti alle materie trattate. 3. Non posson |
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Art. 17 - Altri incarichi in rappresentanza della Regione1. Gli incarichi relativi all'espletamento presso enti di poteri sostitutivi o di altre attività determinate dalla Giunta sono conferiti, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, a soggetti iscritti nell'apposita sezione o categoria dell'albo in possesso dei particolari requisiti previsti dalle leggi o attinenti alla natura dell'incarico. 2. Rientrano tra gli incarichi di cui al comma 1 le nomine dei presidenti di seggio elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi delle università agrarie. Tali nomine possono essere disposte nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla |
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Art. 18 - Modifica dell'articolo 30, comma 4 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 261. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, dopo le parole «un commissario» sono state inserite le seguenti «, design |
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TITOLO III - Incarichi conferiti a dipendenti regionali da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati |
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Art. 19 - Attività incompatibili con il rapporto di impiego regionale1. Sono incompatibili con il rapporto di impiego alle dipendenze dell'Amministrazione regionale: |
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Art. 20 - Criteri generali per l'autorizzazione1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'amministrazione regionale rilascia l'autorizzazione ai dipendenti regionali all'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti e soggetti privati a condizione che: |
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Art. 21 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il dipendente regionale presenta domanda all'assessorato competente in materia di personale, allegando la |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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Art. 22 - Disposizioni finanziarie1. Per l'esercizio finanziario 1996: a) alla spesa per la corresponsione dei compensi per incarichi di collaudo, si fa fronte con gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli interventi iscritti nei |
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Art. 23 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: a) L.R. 9 giugno 1975, n. 60; b) L.R. 3 settembre 1979, n. 60; |
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Art. 24 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli incarichi già conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale alla data di entrat |
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Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 |
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