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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
SAL interventi non Superbonus, possibili anche più di 9
Ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, gli aventi diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo, possono scegliere, in aggiunta alla normale fruizione delle detrazioni nel periodo previsto, tra una delle seguenti opzioni: 1) cessione del credito; 2)sconto in fattura.
Il comma 1-bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020 dispone che l’opzione può essere esercitata con riferimento a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
A tali fini, per i soli interventi di cui al Superbonus, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% della spesa (primo SAL almeno 30% dell’importo complessivo, secondo SAL almeno 60% dell’importo complessivo, e singolarmente a sua volta almeno 30% dell’importo complessivo).
Viceversa, per gli altri interventi ammessi alla cessione del credito elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020, non c’è limite al numero di stati di avanzamento lavori che possono essere previsti (cfr. anche la Circolare 22/12/2020, n. 30/E, punto 5.1.6). Tuttavia, in questi casi, esiste un limite derivante dagli applicativi dell’Agenzia entrate per la comunicazione dell’opzione, che prevedono un massimo di 9 SAL (vedi immagine qui di seguito).
A tale proposito, con la risposta a FAQ dell’Agenzia entrate in data 12/09/2022, viene specificato quanto segue: “nel modello di comunicazione dell’opzione, in particolare nel campo in cui riportare il numero di SAL, all’attualità è possibile per motivi tecnici indicare solo valori da ‘1’ a ‘9’. Pertanto, nel caso in cui fosse necessario indicare valori maggiori di ‘9’, fino all’adeguamento delle specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione, nel suddetto campo occorrerà indicare sempre il valore ‘9’”.