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Sent. C. Giustizia UE 14/07/2022, n. C-274/21

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Inapplicabilità ai procedimenti sommari e di ricorso menzionati all’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di elementi di estraneità - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 33 - Assimilazione di un accordo quadro a un contratto, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 - Impossibilità di aggiudicare un nuovo appalto pubblico qualora sia già stato raggiunto il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi fissato dall’accordo quadro - Normativa nazionale che prevede il pagamento di spese di accesso alla giustizia amministrativa nel settore degli appalti pubblici - Obblighi di determinare e di pagare le spese di accesso alla giustizia prima che il giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti provvisori o su un ricorso - Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti pubblici - Principi di effettività e di equivalenza - Effetto utile - Diritto a un ricorso effettivo - Direttiva 89/665 - Articoli 1, 2 e 2 bis - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa nazionale che prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento delle spese di accesso alla giustizia - Determinazione del valore stimato di un appalto pubblico.

1) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, corrisponde alla conclusione del contratto di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23.

2) L’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può più basarsi, per aggiudicare un nuovo appalto, su un accordo quadro per il quale siano già stati raggiunti il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi che esso fissa, a meno che l’aggiudicazione di tale appalto non comporti alcuna modifica sostanziale di tale accordo quadro, come previsto dall’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

3) Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede, per le domande di provvedimenti provvisori e per i ricorsi in materia di appalti pubblici, norme procedurali diverse da quelle che si applicano, in particolare, ai procedimenti in materia civile.

4) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone al singolo di individuare, nella sua domanda di provvedimenti provvisori o nel suo ricorso, la procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in questione e la decisione individualmente impugnabile contestata, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia optato per una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico senza previa pubblicazione di un bando di gara e l’avviso di aggiudicazione dell’appalto non sia ancora stato pubblicato.

5) L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso:
- osta a una normativa nazionale che impone a un giudice, investito di una domanda di provvedimenti provvisori volti a impedire acquisti da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di determinare, prima di pronunciarsi su tale domanda, il tipo di procedura di aggiudicazione di appalto di cui trattasi, il valore (stimato) dell’appalto in questione nonché il numero totale delle decisioni individualmente impugnabili e, se del caso, dei lotti risultanti dalla procedura di aggiudicazione in questione, al solo fine di calcolare l’importo delle spese giudiziarie forfettarie che l’autore di tale domanda dovrà imperativamente versare, pena il rigetto di detta domanda per tale solo motivo, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia optato per una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico senza previa pubblicazione di un bando di gara e, al momento della presentazione del ricorso di annullamento contro una decisione relativa a tale procedura, l’avviso di aggiudicazione dell’appalto non sia ancora stato pubblicato;
- non osta a una normativa nazionale che impone a un giudice, investito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice individualmente impugnabile, di determinare, prima di decidere su tale ricorso, il tipo di procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione, il valore (stimato) dell’appalto in questione nonché il numero totale delle decisioni individualmente impugnabili e, se del caso, di lotti derivanti dalla procedura di aggiudicazione di appalto in questione, al solo fine di calcolare l’importo delle spese giudiziarie forfettarie che il ricorrente dovrà imperativamente versare, pena il rigetto del ricorso per tale solo motivo.

6) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone al singolo che presenta una domanda di provvedimenti provvisori o un ricorso il versamento di spese giudiziarie forfettarie di importo impossibile da prevedere, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia optato per una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico senza previa pubblicazione di un bando di gara o, se del caso, senza la successiva pubblicazione di un avviso di aggiudicazione dell’appalto, di modo che tale singolo si possa trovare nell’incapacità di conoscere il valore stimato dell’appalto in questione nonché il numero di decisioni individualmente impugnabili che sono state adottate dall’amministrazione aggiudicatrice, sulla base delle quali sono state calcolate tali spese.

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