L. R. Sardegna 13/11/1998, n. 31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Sardegna 13/11/1998, n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.
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TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in seguito denominati "Amministrazione", e i rapporti di lavoro del personale dipendente. N1

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Art. 2 - Fonti

1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazioni.

2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative

b) i principi fondamentali di organizzaz

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Art. 3 - Potere di organizzazione

1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità,

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Art. 4 - Criteri di organizzazione

1. L'Amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:

a) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

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Art. 5 - Rapporti sindacali

1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali.

2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:

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Art. 6 - Gestione delle risorse umane

1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:

a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;

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Art. 6.1 - Disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni del sistema Regione

N10

1. Le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2

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Art. 6-bis - Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità

N13

1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione c

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Art. 7 - Pari opportunità

1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:

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Art. 8 - Direzione politica e direzione amministrativa

1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e pe

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Art. 8-bis - Valutazione delle performance

N17

1. Nel sistema Regione le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, opportunamente graduata in base alle responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.

2. In materia di valutazione delle performance individuali e organizzative, si applicano i principi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare:

a) effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

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Art. 9 - Gestione delle risorse

1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:

a) a definire gli obiettivi

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Art. 10 - Controllo interno di gestione

1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:

a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dagli Assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;

b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione

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Art. 11 - Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione

1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, ado

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TITOLO II - Organizzazione degli uffici e dotazione organica
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Art. 12 - Strutture organizzative

1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali, dipartimenti, servizi, unità di progetto e uffici speciali. N19

1-bis. I dipartimenti sono strutture sovraordinate di attuazione dell'impulso politico, di direzione, coordinamento e di controllo delle direzioni generali e delle strutture rette da direttori generali afferenti ai rispettivi assessorati.

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Art. 13 - Strutture dell'Amministrazione regionale

N26

1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.

1-bis. Per l'impulso, la programmazione e l'attuazione di interventi nelle materie intersettoriali, sono istituiti fino ad un massimo di tre dipartimenti coordinati dal Presidente della Regione, per il tramite del Segretario generale della Regione. N27

1-ter. I dipartimenti sono istituiti, modificati e soppressi con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale.

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Art. 13-bis - Comitato di coordinamento delle direzioni generali

N28

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Art. 14 - Posizioni dirigenziali ispettive

N29

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Art. 14-bis - Servizio studi regionale

N30

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Art. 15 - Piano del fabbisogno di personale. Dotazioni organiche

N31

1. La Giunta regionale, su prop

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Art. 15-bis - Variazione dei contingenti organici delle direzioni generali

N33

1. I contingenti organici di ciascuna direzione generale di cui all'articolo 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazi

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Art. 16 - Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti

N34

1. Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del present

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Art. 16-bis - Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti locali
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Art. 17 - Coordinamento delle iniziative in materia di uffici e personale

1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione de

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Art. 18 - Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del F.I.T.Q.

1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del Fondo per l'integrazione del t

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Art. 19 - Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale

1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:

a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni org

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Art. 20 - Uffici per le relazioni col pubblico

1. Nell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna), dopo il s

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TITOLO III - Dirigenza
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Art. 21 - Qualifica dirigenziale e relative funzioni

1. I dirigenti del comparto di contrattazione regionale appartengono ad un ruolo unico e sono inquadrati in un'unica qualifica. N35

1-bis. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di personale provvede all'assegnazione e alla mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni del sistema Regione per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa. N36

2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli o

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Art. 22 - Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria tecnica ed amministrativa.

2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:

a) del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione nei confronti del direttore g

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Art. 23 - Compiti del dirigente

1. Il dirigente:

a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

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Art. 23-bis - Direttore del Dipartimento

N40

1. I direttori dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche del Presidente della Regione; il direttore del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più direzioni generali comprese nel dipartimento.

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Art. 24 - Compiti del direttore generale

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'art. 23:

a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;

b) cura l'attuazione dell

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Art. 25 - Compiti del direttore di servizio

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'art. 23:

a) collabora con il direttore generale e sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;

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Art. 26 - Unità di progetto

N43

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regi

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Art. 27 - Compiti del dirigente ispettore

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazi

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Art. 28 - Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.

2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.

3. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo ovvero ad altri dirigenti del sistema Regione, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 29, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. N45

3-bis. Le funzioni di direttore generale o le funzioni ad esse equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione sono attribuite per un periodo massimo di cinque anni. N46

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Art. 29 - Dirigenti esterni

1. N52 Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile p

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Art. 30 - Sostituzione dei direttori generali e di servizio

N56

1. In caso di vacanza le funzioni di direttore generale sono esercitate fino all'individuazione del nuovo direttore generale da altro dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate fino all'individuazione del nuovo direttore generale dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale.

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Art. 31 - Trattamento economico dei dirigenti

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.

2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzi

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Art. 32 - Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami o mediante corso-concorso selettivo di formazione. N59

2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;

b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;

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Art. 33 - Dirigenza degli enti regionali

N67

1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del prese

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Art. 33-bis - Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni

1. I dirigenti del sistema Regione ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza son

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TITOLO IV - Rapporto di lavoro
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Capo I - Disciplina del rapporto
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Art. 33-ter - Ruolo unico dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale

N70

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Art. 34 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamen

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Art. 35 - Mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque l

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Art. 36 - Assegnazione temporanea a mansioni superiori

1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quelle di appartenenza:

a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a trenta giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

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Art. 37 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento

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Art. 38 - Processi di mobilità

1. In applicazione dei principi di cui all'art. 6, l'Amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.

2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:

a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche

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Art. 38-bis - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

N71

1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programm

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Art. 39 - Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema Regione

N72

1. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. La Giunta regionale definisce i criteri e le mod

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Art. 40 - Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni

N73

1. Fer

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Art. 40-bis - Sistema dell'amministrazione territoriale locale

N74

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Art. 41 - Distacchi di personale

1. Non è consentito il distacco di personale dell'Amministrazione e degli enti presso altre amministrazioni, salvo che il distacco debba essere obbligatoriamente disposto in attuazione di leggi nazionali o per effetto di a

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Art. 42 - Collocamento fuori ruolo

1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale nonché i dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli

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Art. 43 - Valutazione dei dipendenti

1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai q

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Art. 44 - Incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.

3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, né per il percepimento di compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte del

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Art. 45 - Deroga per i dipendenti a tempo parziale

1. Il divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla metà di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sono altresì obbligati a

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Art. 46 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali,

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Art. 46-bis - Disciplina del telelavoro e del lavoro agile

N79

1. Attraverso gli istituti del telelavoro e del lavoro agile, l'Amministrazione regionale persegue le seguenti finalità:

a) favorire un'organizzazione del lavoro volta a promuovere una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale e di relazione dei propri dipendenti;

b) promuovere l'utilizzo di strumenti digitali di comunicazione;

c) promuovere modalità innovative e flessibili di lavoro e, al tempo stesso, tali da salvaguardare il sistema delle relazioni personali e collettive proprie del suo contesto

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Art. 47 - Esercizio delle attività professionali

1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo o abilitati da specifiche previsioni di legge.

2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.

3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.

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Art. 47-bis - Istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna

1. Per la rappresentanza, la difesa dell'Amministrazione regionale e l'attività di consulenza legale è istituita l'Avvocatura regionale che succede a tutti gli effetti di legge alla Direzione generale dell'area legale.

2. L'Avvocatura regionale è un ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione.

3. L'Avvocatura assicura, senza soluzione di continuità, le funzioni precedentemente svolte dalla Direzione generale dell'area legale e provvede in particolare:

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale;

b) alla difesa in giudizio

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Art. 47-bis 1 - Avvocati degli enti del sistema Regione

N84

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Art. 48 - Codice di comportamento

1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, c

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Capo II - Procedimento disciplinare
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Art. 49 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'

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Art. 50 - Procedimento disciplinare

1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.

2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista

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Art. 51 - Collegio arbitrale

N87

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TITOLO V - Accesso al lavoro
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Art. 52 - Modalità di accesso

1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità Si applica l'articolo 12, comma 4, della legge 1° dicembre 1997, n. 468. È in facoltà dell'Amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, delibe

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Art. 53 - Requisiti e procedure di assunzione

1. N91 I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi re

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Art. 54 - Concorsi unici

01. N93

1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.

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Art. 55 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazi

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Art. 56 - Riserva di posti

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 50 per cento dei posti messi a concor

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Art. 57 - Assunzione in servizio

1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.

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TITOLO VI - Contrattazione
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Art. 58 - Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione [147].

3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti te

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Art. 59 - Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'A.R.A.N.

1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione e gli enti sono legalmente rappresentati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna). N141

1-bis. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite ai fini della rappresentanza negoziale attraverso un Comitato direttivo costituito da nove componenti, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per trattare la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto regione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA). Gli altri sei componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione cia

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Art. 60 - Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva

1. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione

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Art. 61 - Autoregolamentazione del diritto di sciopero

1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciop

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Art. 62 - Risorse per la contrattazione

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta

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Art. 63 - Procedimento di contrattazione

1. Nella contrattazione l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indirizzi che riguardano materie inerenti al contratto unico Regione-enti locali devono essere assunti previo parere obbligatorio espresso dal CAL Sardegna. N144

1-bis. L'Assessore regionale competente in materia di personale redige lo schema degli indirizzi tenuto conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. La deliberazione della Giunta regionale che approva gli indirizzi deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio all'A

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Art. 64 - Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi

1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per

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Art. 65 - Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali c

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Art. 66 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per

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Art. 67 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'

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Art. 68 - Aspettative e permessi sindacali

1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali av

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TITOLO VI-bis - Norme di coordinamento
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Art. 68-bis - Disciplina per gli enti locali

1. Ai sensi della presente legge, per enti, dove non diversame

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TITOLO VII - Norme transitorie e finali
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Art. 69 - Applicazione agli enti regionali

1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti e agenzie regionali:

a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (E.R.S.A.T. Sardegna); N108

b) Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);

c) Ente sardo industrie turistiche (E.S.I.T.);

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Art. 70 - Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro

1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1981, n. 33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti integrano la

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Art. 71 - Prima definizione degli uffici

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è istituita una direzione generale per la Presidenza della Giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della Regione, nonché per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'articolo 69, comma 1. N117

2. Sono altresì costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, istituiti con l'art. 8 della legge regionale n. 51 del 1978, e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53.

3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in v

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894389 13339360
Art. 72 - Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione

1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 15, il continge

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Art. 73 - Prima attribuzione delle funzioni di direzione

1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'art. 28, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28.

2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dir

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Art. 74 - Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti

1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenz

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Art. 75 - Prima determinazione delle dotazioni organiche

1. Fino alla definizione della dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 15, la dotazione stessa è provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B; fermo restando, per le q

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Art. 76 - Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale

1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non d

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Art. 77 - Prima costituzione della dirigenza

1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n. 6 del 1986 è attribuita la qualifica di dirigente.

2. In deroga al comma 1 dell'art. 76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione e degli enti che:

a) alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia apicale dello stesso ruolo, ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'articolo 106 della legge regionale n. 51 del 1978, o siano comunque transitati nel medesimo ruolo in data successiva al 31 dicembre 1985, purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale; N124

b) siano in possesso del diploma di laurea;

c) abbiano un'anzianità di servizio riconosciuta non inferiore a 15 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno 12 anni alla stessa data, le funzioni di cui al comma 3; gli anni di esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un minimo di 7, ma in tal caso gli anni di anzianità di servizio richiesti sono incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle funzioni; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i

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Art. 78 - Proroga del contratto vigente

1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996, emanato con il D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385, e il D.P.G.R. 14 maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997.

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Art. 79 - Copertura finanziaria

1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 10.700.000.000 per l'anno 1998 e in

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Art. 80 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:

a) gli articoli da 1 a 7, da 12 a 24, da 27 a 38, 40, da 42 a 46, 49, 50 e 57 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51;

b) l'art. 11 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11;

c) gli articoli da 1 a 6, 8, da 9 a 13, 26 e 29 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33;

e) la legge regionale 13 giugno 1989, n. 41;

f) l'art. 10 della legge regionale l5 gennaio 1991, n. 6;

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Allegato 1 - Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

1. Agenzia "Sardegna ricerche"

2. Agenzia sarda delle entrate (ASE) Difesa dell'ambiente

3. Ag

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894389 13339370
Tabella A - Articolazione organizzativa della direzione generale di organizzazione e metodo e del personale

 

SERVIZI

ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

1. Affari generali

1.1 Affari gen

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Tabella B - Dotazione organica provvisoria del ruolo unico del personale dell'Amministrazione (art. 75)

qualifica organico:

I

II

III

IV

V

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