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13/07/2022

Contratti di concessione e necessità di un piano economico-finanziario (PEF) accurato

In tema di appalti pubblici e contratti di concessione, l'ANAC ha ribadito che per la corretta allocazione dei rischi è necessaria l'esatta indicazione degli oneri a carico del concessionario e l'attendibilità della stima dei ricavi attesi.

Fattispecie
L’ANAC ha emesso un parere di precontenzioso relativamente ad una gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione di impianti sportivi.
In particolare, un operatore economico interessato a partecipare alla gara, aveva contestato i parametri e i valori utilizzati dal comune nella redazione del piano economico-finanziario (PEF) posto a base di gara, che avrebbero reso di fatto impossibile la formulazione di offerte e quindi la partecipazione alla gara. Secondo l'istante il PEF non avrebbe garantito l’equilibro economico-finanziario, e quindi la sostenibilità della concessione, in quanto basato su analisi dello stato dei luoghi inadeguate e su stime incongruenti (sottostima delle voci di costo e sovrastima dei flussi attivi di gestione).

Considerazioni ANAC
In proposito, l'ANAC ha rilevato quanto segue:
- ai sensi dell’art. 165, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, caratteristica fondamentale dei contratti di concessione è il trasferimento al concessionario del rischio operativo, come definito dalla lett. zz), dell'articolo 3, comma 1, del d. Leg.vo 50/2016;
- ai sensi dell'art 165, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, l'equilibrio economico finanziario, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi al concessionario e la loro sostenibilità;
- il PEF costituisce il documento nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione;
- l’idoneità del PEF a rappresentare la corretta allocazione dei rischi e la loro sostenibilità dipende anche dall’accuratezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione nella quantificazione dei costi di gestione e investimento e nella stima dei ricavi derivanti dalla gestione dell’opera;
- nel caso di opera “calda”, ovvero opera dotata di intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, ai fini dell’attendibilità degli indicatori dell’equilibrio economico finanziario risultanti dal PEF, l’amministrazione concedente deve individuare correttamente il potenziale bacino di utenza, al fine di quantificare la domanda di servizi e stimare i possibili rendimenti della gestione,
- al tal fine va considerato necessariamente il dato storico del fatturato del gestore uscente che, unitamente a informazioni diverse e ulteriori che rientrano nella sfera di controllo dell’amministrazione, contribuisce alla stima del valore della concessione e consente la formulazione di un’offerta economica consapevole;
- dal lato dei costi, l’amministrazione è tenuta a specificare tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere; infatti, se l’operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente non attendibile (si veda la Sent. C. Stato 13/04/2022, n. 2809 e Project financing: necessità di specificare oneri economici per la corretta allocazione del rischio);
- gli atti a base di gara devono identificare con esattezza le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l’onere economico, in modo da consentire di definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso della durata del rapporto, sull’equilibrio economico finanziario del servizio.

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, l'ANAC ha ritenuto che:
- il comune aveva sovrastimato i potenziali ricavi della concessione e omesso di contabilizzare alcuni costi di gestione di servizi e lavori di adeguamento e messa a norma di impianti e strutture;
- di conseguenza, il PEF predisposto dall'amministrazione era inidoneo a consentire agli operatori economici interessati di elaborare offerte attendibili;
- pertanto, il riavvio della procedura, a partire da una rinnovata stima dei costi di gestione e investimento e dei ricavi, avrebbe consentito ai concorrenti di formulare offerte consapevoli e all’amministrazione concedente di potere contare su una gestione dell’impianto in grado di soddisfare le esigenze dell’utenza.

Dalla redazione