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Deliberaz. G.R. Piemonte 14/06/2022, n. 60-5220

Indicazioni esplicative ed elementi interpretativi di supporto alla prima applicazione dei disposti di cui all'articolo 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche) della legge regionale 25/2021 e del relativo allegato tabellare (Allegato A).
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Testo del documento

 

Premesso che:

le sostanze poli- e per-fluoroalchiliche, note più comunemente e semplicemente come "perfluoroalchiliche" o anche con l'acronimo anglosassone "PFAS", sono composti organici di sintesi ideati e sintetizzati a partire dagli anni '40, prodotti e commercializzati su scala sempre più vasta negli ultimi decenni, sino a rappresentare oggi una classe estremamente numerosa di sostanze, con migliaia di molecole anche molto diverse tra loro, accomunate dalla caratteristica di presentare plurimi legami chimici carbonio-fluoro, particolarmente forti e molto rari in natura;

tale peculiarità rende i PFAS composti versatili e di ampio uso, dalle innumerevoli applicazioni tecnologiche sia come prodotti finiti sia come prodotti intermedi e adiuvanti di reazione, con elevata inerzia e resistenza chimica, termica, biologica, insolubilità o parziale solubilità in acqua, nonché con particolari proprietà tensioattive, isolanti, ignifughe, lubrificanti ed antiaderenti;

per le medesime caratteristiche, tuttavia, i PFAS risultano spesso persistenti e diffusibili nelle acque e nei suoli, nonché bioaccumulabili, attraverso la catena alimentare, negli organismi viventi e, conseguentemente, nell'uomo, verso i quali presentano profili tossicologici che appaiono molto variabili da sostanza a sostanza, ma sono in buona parte tuttora ignoti;

le conoscenze disponibili circa pericolosità e tossicità acuta, sub-acuta e cronica dei PFAS, infatti, salvo pochissimi casi per i quali sono da tempo previsti a livello internazionale restrizioni o divieti alla produzione ed all'uso, risultano ancora scarse, frammentarie ed in continua evoluzione.

Numerosi studi epidemiologici internazionali, benché limitati ad alcune specifiche sostanze, ne segnalano la potenziale interferenza con il metabolismo e la sfera riproduttiva degli organismi, uomo compreso, nonché la potenziale cancerogenicità;

nel decennio appena trascorso, la scoperta, in un'estesa area del vicentino e del padovano, di contaminazione diffusa da PFAS negli acquiferi sotterranei ha determinato estesi problemi di approvvigionamento idropotabile e significative ripercussioni sanitarie, socio-economiche ed anche occupazionali. Casi analoghi di estese contaminazioni da parte di alcuni PFAS nei suoli e nelle acque, a lungo ignoti o semi-sconosciuti, sono emersi in vari paesi industrializzati;

in Piemonte è nota la presenza di un'importante realtà produttiva ed emissiva di alcune di tali sostanze nel cosiddetto "polo chimico" ex Montedison ed ex Auximont di Spinetta Marengo, ad Alessandria; le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ed altre attività conoscitive condotte ed implementate negli ultimi anni dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, unite ad informazioni desumibili da pubblicazioni scientifiche e segnalazioni pervenute da Regioni limitrofe, evidenziano una diffusione della problematica a scala più estesa, regionale ed interregionale;

le acque, sia come mezzo per l'emissione dei residui di produzione e lavorazione, attraverso gli scarichi idrici, sia come veicolo di diffusione, attraverso il reticolo

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Allegato 1 - Indicazioni esplicative ed elementi interpretativi di supporto alla prima applicazione dei disposti di cui all'articolo 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche) della legge regionale 25/2021 e del relativo allegato tabellare (Allegato A)

 

1. Finalità

Il presente documento tecnico ha lo scopo di definire contorni operativi ed indicazioni specifiche ai fini dell'applicazione dell'art. 74 (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche) e del relativo Allegato tabellare approvati nella L.R. n. 25 del 19 ottobre 2021 (nel seguito "norma"). La norma è, infatti, già vigente in quanto approvata con Dichiarazione d'urgenza (Art. 135) ai sensi dell'art. 47 dello Statuto e pubblicata in data 21 ottobre 2021 sul supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 42 della Regione Piemonte, ma richiede alcune indicazioni integrative per una applicazione che calibri e indirizzi l'attività delle Autorità Competenti (nel seguito A.C.) alle pratiche autorizzative, nonché quella degli organi di controllo sugli scarichi in acque superficiali che, secondo le conoscenze tecnico-scientifiche attualmente a disposizione, sono maggiormente a rischio di presenza di tali sostanze.

 

2. Definizioni

a) PFAS (sostanze perfluoroalchiliche): ai fini della definizione delle sostanze comunemente note come PFAS (acronimo dall'inglese Per Fluorinated Alkylated Substances) la Regione Piemonte ha fatto propria la definizione indicata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE; OECD) (1) ripresa e assunta recentemente anche dall'Unione Europea: le sostanze poli- e per-fluoroalchiliche sono quindi definite come composti chimici con almeno un atomo di carbonio in cui gli atomi di idrogeno siano completamente sostituiti con atomi di fluoro ("PFASs are defined as fluorinated substances that contain at least one fully fluorinated methyl or methylene carbon atom (without any H/Cl/Br/I atom attached to it), i.e. with a few noted exceptions, any chemical with at least a perfluorinated methyl group (-CF3) or a perfluorinated methylene group (-CF2-) is a PFAS").

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 74 in oggetto, si considerano PFAS tutte le sostanze polie per-fluoroalchiliche comprese nella definizione considerata senza distinzione fra polimeri, monomeri, molecole lineari, ramificate o di struttura differente o più complessa, che rispondano alla definizione.

b) Altri PFAS: per "altri PFAS" si intendono tutte le sostanze appartenenti alla categoria dei PFAS come definiti al punto a) non espressamente indicate in Allegato A all'Art. 74, indipendentemente da struttura, peso molecolare, funzione ed utilizzo.

c) Valori limite di emissione (VLE): per VLE si intendono i valori massimi ammessi di concentrazione in soluzione, espressi in microgrammi/litro (μg/L), delle sostanze PFAS nelle acque di scarico, campionate secondo le modalità previste dalla norma e le indicazioni della presente circolare.

d) Acque superficiali: sono da intendersi tutte le acque di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 74, Comma 2.

e) Materiale di riferimento certificato: (CRM, Certified Reference Material) ovvero materiale di riferimento accompagnato da un documento rilasciato da un organismo di confacente autorità, nel quale sono riportati i valori di una o più proprietà specificate, con le corrispondenti incertezze, riferibilità e rintracciabilità, definite impiegando procedure valide. (2)

f) Campionamento medio-composito sulle 24 ore: è il campionamento medio che si realizza mescolando un numero di campioni istantanei prelevati ad opportuni intervalli di tempo nell'arco complessivo di 24 ore, in modo proporzionale o meno alla portata.

g) regola decisionale: regola che descrive in che modo si tiene conto dell'incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato.

h) incertezza estesa di misura (U): si ottiene moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura k, in modo da definire un intervallo intorno al risultato che ci si aspetti comprendere la maggior parte della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuiti al misurando (generalmente 95%) (3).

i) limite di quantificazione (LOQ): indica la quantità minima o la concentrazione più bassa di una sostanza che è possibile determinare mediante una determinata procedura analitica con accuratezza, precisione e incertezza prestabilite.

 

3. Ambito di applicazione

La norma si applica a tutte le tipologie di scarico in acque superficiali, sia a titolarità privata sia pubblica. Per quanto riguarda gli scarichi che recapitano in reti fognarie, di cui al comma 3 della norma, l'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (nel seguito EgATO) di concerto con i Gestori degli Impianti di Depurazione delle Acque reflue urbane (nel seguito Gestori) adotta le norme tecniche, regolamentari ed i valori limite ritenuti più idonei per ciascun impianto di competenza, ai fini del rispetto dei VLE nelle acque superficiali.

La norma si applica sul territorio piemontese per una materia del tutto nuova che rientra nel campo dell'autonomia decisionale delle regioni, ai sensi dell'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 in materia di definizione di valori-limite di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. medesimo. In relazione alle sostanze da rilevare negli scarichi si precisa che l'individuazione dei parametri deve basarsi su valutazioni che considerino, ad esempio, l'attività produttiva, le caratteristiche delle materie prime e dei materiali utilizzati, l'origine, le caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti eventualmente trattati ed i riscontri ottenuti circa la presenza delle sostanze

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