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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 07/06/2022, n. 16
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 77, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010); Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021); Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020); Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021); Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022); |
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CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario |
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 33-bis nella l.r. 10/20101. Dopo l’articolo 33 della l.r. 10/2010 è inserito, nel capo III, il seguente: “Art. 33-bis - Oneri istruttori 1. Ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente di |
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Art. 3 - Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/20151. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla |
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Art. 4 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/20191. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021): a) la parola “276.134.804,54” è sostituita dalla seguente “266.764.804,54”; |
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Art. 5 - Contributi straordinari per l’abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 79/20191. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 2 |
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Art. 6 - Art. 15 Omissis
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Art. 16 - Contributi straordinari per viabilità alla Provincia di Grosseto1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto contributi straordinari secondo la seguente ripartizione: a) fino a un massimo di complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione di una se |
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Art. 17 - Art. 23 Omissis
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Art. 24 - Misure a favore del recupero ambientale, economico e produttivo del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino1. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda soggiacente al sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino, finalizzata al recupero ambientale, economico e produttivo dell’area, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 9.500.000,00 per l’anno 2022, a titolo di cofinanziamento degli interventi d |
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Art. 25 - Art. 27 Omissis
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CAPO II - Norme finali |
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Art. 28 - Copertura finanziaria1. Dall’attuazione dell’articolo 2, dell’articolo 5 e dell’articolo 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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