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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Qualificazione SOA imprese ai fini del Superbonus
L’art. 10-bis del D.L. 21/03/2022, n. 21 (convertito in legge dalla L. 20/05/2022, n. 51) prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro, e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico), le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in questione, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 Euro può essere affidata:
A) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) siano in possesso della qualificazione SOA in base al sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016;
oppure
B) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) documentano al committente o all'impresa subappaltante di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con una SOA ai sensi dell’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016.
A decorrere dal 01/07/2023, l'esecuzione dei suddetti lavori di importo superiore a 516.000 Euro può essere affidata esclusivamente ad imprese già in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) della qualificazione SOA.
Pertanto, in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera B), la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 01/07/2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione.
Le disposizioni non si applicano:
* ai lavori in corso di esecuzione al 21/05/2022 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022);
* ai contratti di appalto o subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore al 21/05/2022.
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