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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 11/05/2022, n. 6
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L. R. Molise 11/05/2022, n. 6
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Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale e dell’articolo 17 del d.Igs. n. 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, come modificata e integrata dalla |
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Art. 2 - Termini e definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all’allegato A. 2. Per e |
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Art. 3 - Valori massimi della temperatura ambiente1. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) |
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Art. 4 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all’articolo 3. 2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, con riferimento alle zone climatiche di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 412/1993, è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; |
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Art. 5 - Facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i peri |
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Art. 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva1. L’impianto è condotto nel rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale e delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. L’esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva è ammesso solo se l’impianto è dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti. La ditta di manutenzione che esegue i controlli può indicare nel Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica se l’impianto può derogare temporaneamente a tale obbligo, in assenza di pericoli per persone, animali e cose. 3. Il corretto esercizio di un impianto termico si svolge inoltre attraverso il controllo e la manutenzione dello stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportano l’assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. 4. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. |
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Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione dell’impianto, rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora la ditta installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparec |
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Art. 8 - Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici1. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici va effettuato con la periodicità prevista dall’allegato F, e prevede un controllo riguardante: a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A della presente legge; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. 2. Le operazioni di cui |
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Art. 9 - Risultati dei controlli1. AI termine delle operazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8, l’operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, con i contenuti di cui agli allegati C della presente legge |
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Art. 10 - Ispezioni sugli impianti termici1. L’Autorità competente esegue in proprio, o mediante l’Organismo Affidatario, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, installati sul territorio regionale. 2. In attuazione della direttiva 2010/31/UE e ss.mm.ii., e al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto degli impianti termici e consentire un effettivo monitoraggio sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici installati sul territorio regionale, nel rispetto dei principi stabiliti nel d.Igs. n. 192/2005 e nel suo regolamento di attuazione, tutti gli impianti termici sono sottoposti ad ispezione a cura dell’autorità competente o dell’organismo incaricato, ovvero ad accertamento documentale del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, ai sensi dell’articolo 12. 3. L’ispezione dell’impianto termico, così come definito nell’allegato A, comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. 4. I risultati delle ispezioni sono allegati a |
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Art. 11 - Ispezioni d.Igs. 102/2014 e ispezioni a richiesta1. La Regione o l’organismo affidatario, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 10, effettuano i controlli necessari ad accertare il ris |
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Art. 12 - Accertamento documentale e autocertificazione degli impianti1. Il responsabile dell’impianto, all’atto dei controlli di cui all’articolo 7 ed all’articolo 8, può incaricare la ditta di manutenzione di effettuare l’autocertificazione dell’impianto termico, come definita al punto a.3 dell’allegato A. 2. La ditta abilitata che esegue i controlli di cui al comma 1 (manutentore o terzo responsabile), quando incaricata dal responsabile dell’impianto, trasmette il Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica alla Regione o all’Organismo Affidatario, con le modalità da questi indicate, unitamente all’attestazione di pagamento della tariffa corrispondente, ai fini dell’autocertificazione dell’impianto termico, secondo le modalità indicate. 3. Le ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, si intendono effettuate qualora venga trasmesso all’Autorità competente o all’Organismo affidatario, nei tempi e modalità prescritti nei commi precedenti, il Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica. 4. Si considerano validi solo i Rapporti di Controllo Tecnico e di Efficienza En |
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Art. 13 - Oneri del servizio di ispezione degli impianti termici1. Per lo svolgimento del servizio di ispezione degli impianti termici e di tutte le attività connesse, sono istituite le seguenti tariffe: a) tariffe per le ispezioni degli impianti termici, commisurate alla tipologia e potenzialità dell’impianto; |
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Art. 14 - Catasto regionale impianti termici1. La Regione Molise provvede ad istituire e gestire un sistema informativo unificato denominato Catasto Unico Regionale Impianti Termici nel quale devono essere inseriti gli impianti termici regionali, gestito dalla Regione ovvero dall’Orga |
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Art. 15 - Rapporti con le autorità pubbliche1. La Regione promuove le necessarie intese con altre autorità pubbliche al fine di realizzare un sistema integrato di collaborazione finalizzato alla sicurezza dei cittadini, al risparmio energetico, al rispetto della legge. |
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Art. 16 - Costituzione della banca dati1. AI fine di garantire il mantenimento di una banca dati aggiornata la Regione, direttamente o per mezzo dell’Organismo affidatario, richiede alle aziende di distribuzione di gas di rete, ai gestori delle reti di teleriscaldamento ed ai venditori di gas di petrolio liquefatto, destinati al funzionamento degli impianti termici, la comunicazione dell’ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. |
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Art. 17 - Comunicazioni in merito allo stato dell’impianto1. In occasione dell’installazione di un nuovo impianto o della sostituzione del generatore di calore, la ditta che installa l’impianto ha l’obbligo di comunicare e trasmettere all’autorità competente, entro e non oltre 30 giorni dall’evento: a) la scheda identificativa per l’installazione di nuovo impianto o sostituzione del generatore di climatizzazione; b) i risultati della prima accensione, mediante trasmissione del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica, con le medesime modalità e oneri stabiliti per l’autocertificaz |
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Art. 18 - Modalità di preavviso delle ispezioni1. L’autorità competente o l’Organismo affidatario provvede a comunicare ai responsabili degli impianti i tempi e le modalità per l’esecuzione delle ispezioni tramite comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), qualora disponibile, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’ispezione. 2. L’esecuzione delle ispezioni all’interno degli edifici deve avvenire con il consenso ed in presenza del responsabile dell’impianto o di persone da esso |
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Art. 19 - Oggetto e modalità dell’ispezione1. Nel corso dell’ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti ed esegue le operazioni controllando che l’impianto sia condotto dal responsabile in modo corretto e nel pieno rispetto delle norme disciplinanti la materia. 2. L’ispettore incaricato provvede ad eseguire le ispezioni connesse all’esercizi |
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Art. 20 - Diffida ad adempiere1. L’ispettore che rilevi anomalie dell’impianto provvede a consegnare al responsabile dell’impianto o suo delegato, unitamente al rapporto di ispezione, una diffida ad adeguare l’impianto di climatizzazione recante le prescrizioni per l’adeguamento dello stesso. 2. Il responsabile dell’impianto, o suo delegato, ne sottoscrive una copia per presa visione e ricevuta; in caso di rifiuto da parte dello stesso, l’autorità competente, o l’Organismo affidatario, provvede entro trenta giorni dall’ispezione a trasmetterne copia al medesimo responsabile, mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. 3. La diffida deve conten |
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Art. 21 - Termini di adeguamento1. Il responsabile diffidato non è autorizzato ad utilizzare l’impianto che presenti anomalie prima dell’adeguamento. 2. I generatori di calore per i quali, durante le operazion |
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Art. 22 - Accertamento di violazioni1. La violazione delle norme che disciplinano l’attività relativa all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge o nelle norme afferenti agli impianti termici non di competenza regionale. 2. Le violazioni della normativa vigente re |
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Art. 23 - Ripetizione delle ispezioni1. In attuazione a quanto disposto dalla presente legge, l’autorità competente o l’Organismo affidatario provvedono a: |
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Art. 24 - Casi di pericolo immediato1. Qualora dall’esito dell’ispezione emerga una situazione di pericolo immediato, il tecnico ispettore provvede: |
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Art. 25 - Pagamento delle ispezioni1. In tutti i casi in cui i costi delle ispezioni eseguite, ai sensi della presente legge, sono posti a carico del responsabile dell’impianto, del terzo respons |
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Art. 26 - Sanzioni1. L’autorità competente provvede all’irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo nonché delle sanzioni di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 102/2014 e s.m.i. per le violazioni connesse all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. 2. Le irregolarità rilevate in ordine agli adempimenti relativi allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti sono imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto, come definito al punto r.1 dell’allegato A, nell’ultimo giorno utile a compiere l’adempimento omesso. |
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Art. 27 - Allegati1. Sono parte integrante della presente legge i seguenti allegati: a) Allegato A - Termini e definizioni; b) Allegato B - Requisiti dell’organismo esterno, affidatario del servizio; |
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Art. 29 - Norma transitoria1. La presente legge si applica dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise a tutti i procedimenti non definitivi. |
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