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31/03/2022

Permesso di costruire in sanatoria in zona sismica

L’autorizzazione antisismica è condizione necessaria per l’efficacia del permesso di costruire (anche in sanatoria).

Nel caso di specie il ricorrente contestava il rifiuto di un'istanza di sanatoria da lui presentata per la riqualificazione delle facciate di un fabbricato in precedenza regolarmente assentito. L'amministrazione aveva respinto la domanda in quanto non risultava rilasciata l’autorizzazione sismica per alcune parti strutturali dell’edificio. Secondo il ricorrente, il Comune, non avendo competenza in materia sismica ma solo in quella edilizia e urbanistica, non avrebbe potuto emettere il provvedimento impugnato.

Ai sensi dell’art. 93, comma 1, D.P.R. 380/2001, nelle zone sismiche di cui all'art. 83, D.P.R. 380/2001 chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Il successivo art. 94, D.P.R. 380/2001 dispone che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione.

Tali norme sono state interpretate dal TAR Campania-Napoli, 10/03/2022, n. 1614, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza (v. C. Stato 15/04/2021, n. 3096), nel senso che l'autorizzazione sismica, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA), costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso e, quindi, è necessaria per l'inizio dei lavori.
Pertanto il permesso di costruire non è titolo idoneo a legittimare la realizzazione di opere per le quali non risulti anche il rilascio dell’autorizzazione sismica.
I medesimi principi valgono anche nel caso in cui si tratti di legittimare ex post un intervento realizzato sine titulo (permesso di costruire in sanatoria): la conformità urbanistica di un manufatto implica, infatti, l’accertamento anche dell’idoneità sismica dell’immobile, cosicché, in caso di mancanza della prova di tale idoneità, il Comune non può che negare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Non vi è dubbio, secondo i giudici, che al Comune competa anche tale tipo di accertamento, tenuto conto del generale potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia spettante agli uffici tecnici comunali per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento ex art. 27, D.P.R. 380/2001 (tra le quali, quelle poste a presidio dei lavori in zona sismica), nonché dei poteri di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica che l’art. 103 del D.P.R. 380/2001 assegna agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli Uffici tecnici regionali, provinciali e comunali.

Dalla redazione