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L. R. Calabria 20/12/2012, n. 66

Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/02/2023, n. 8
- L.R. 21/10/2022, n. 34
- L.R. 23/04/2021, n. 4
- L.R. 03/08/2018, n. 23
- L.R. 12/02/2016, n. 5
- L.R. 30/12/2013, n. 56
- L.R. 05/08/2013, n. 44
- Errata Corrige in B.U. 2.1.2013, n. 1, Suppl. Straor. n. 3
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Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale, è istituita l'Azienda Regionale pe

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Art. 1-bis - Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC

N7

1. La gestione liquidatoria dell’ARSSA è incardinata in ARSAC, quale gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, commi 3 e 8.

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Art. 2 - Finalità e compiti dell'Azienda

1. L'azienda favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.

2. L'azienda esercita le funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:

a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;

b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica

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Art. 3 - Organi e Vigilanza

1. Sono organi dell'Azienda:

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Art. 4 - Il Direttore generale

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della L.R. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei pote

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Art. 5 - Comitato Tecnico di Indirizzo

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Art. 6 - Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla

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Art. 7 - Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, ed approvato dalla Giunta regionale.

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal com

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Art. 8 - Bilanci e rendiconti

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della

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Art. 9 - Risorse

N8

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Art. 10 - Personale

1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:

1) N9

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Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:

a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'articolo 7, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un sub Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il sub Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale del

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Art. 11-bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani gestiti dall'A.R.S.S.A. ai Consorzi di Bonifica

N6

1. Il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A., entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasferisce la gestione dei ventidue impianti di irrigazione ricadenti nei comprensori dei Consorzi di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dei Bacini dello Jonio Crotonese e dei Bacini dello Jonio Catanzarese, ai Consorzi stessi, in funzione della rispettiva competenza territoriale. Con l'atto che dispone tale trasferimento il Commissario Liquidatore destina ogni impianto a ciascun Consorzio di Bonifica ed assegna nominativamente ai Consorzi il personale utilizzato per la gestione, secondo la ripartizione fiss

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Art. 12 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 26.800.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e leggi finanziarie di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziate all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa.

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Art. 13 - Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

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