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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 13/12/2021, n. 2105

Integrazioni alla propria deliberazione n.1358/2020. Destinazione di ulteriori risorse derivanti da economie maturate, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio simico su edifici pubblici strategici e rilevanti, ai sensi dell'O.C.D.P.C. 675/2020.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 133 del 25 maggio 2020 “Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77“, che disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente, in particolare, alle risorse non utilizzate in capo alle Regioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e lettera c) delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

Richiamata la propria deliberazione n. 1358 del 12/10/2020 recante “O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art.1, commi 1, 3 e 4. Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti”, con cui, tra l’altro:

- si richiama l’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza n. 675 del 18 maggio 2020, che prevede che alle risorse riutilizzate si applica la disciplina dell'ordinanza n. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'art. 2, comma 1;

- si richiama l’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza, che precisa che le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, secondo quanto definito dall’art. 1, commi 2,3 e 4 della stessa ordinanza, sono revocate se non utilizzate entro 24 mesi dalla data di applicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, avvenuta il 25 maggio 2020;

- si richiama l’art. 2, comma 7, dell’Ordinanza, che dispone che le Regioni possono utilizzare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all'art. 2, comma 6 delle ordinanze n. 3907/2010 e n. 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri: 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento di ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), questi ultimi con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale, delle medesime ordinanze;

- si destina la quota derivante dalle risorse “non utilizzate” o “oggetto di revoca” ai sensi dell’art. 1 comma 3 e 4 dell’OCDPC 675/2020 e relative all'art.2, comma 1, lett. b) e c) delle Ordinanze n. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 - rilevate attraverso il portale del Dipartimento della Protezione Civile MePP11 (Monitoraggio Edilizia Pubblica e Privata - art.11) -, pari a complessivi euro 9.711.499,38, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio simico su edifici pubblici strategici e rilevanti come individuati all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4259 del 11 marzo 2021, “O.C.D.P.C. n.675/2020 – Approvazione della graduatoria definitiva e del piano degli interventi prioritari di miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art.2, comma 1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n.532/2018, finanziati secondo le disposizioni dell’O.C.D.P.C. n. 675

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