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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis

L'esenzione IMU e TASI per gli immobili degli enti non commerciali
- Dino de Paolis
L'esenzione IMU e TASI per gli immobili degli enti non commerciali
Norme che dispongono l’esenzioneL’art. 9 del D. Leg.vo 23/2011, comma 8, stabilisce che all’IMU si applica - tra l’altro - l’esenzione di cui all’art. 7 del D. Leg.vo 504/1992, comma 1, lettera i). In base a detta norma sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera c), fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile. La medesima fattispecie di esenzione è stata poi estesa anche alla TASI ad opera del D.L. 16/2014, convertito in legge dalla L. 68/2014. |
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Condizioni per usufruire dell’esenzionePer usufruire dell’esenzione, gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 della L. 222/1985, lettera a) (attività di religione o di culto). In seguito, art. 91-bis, del D.L. 1/2012, convertito in legge dalla L. 27/2012, ha stabilito al comma 3 che dal 01/01/2013 l’esenzione in parola si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, degli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività in questione come “svolte con modalità non commerciali”. A tale disposizione è stata data attuazione con il D. Min. Economia e Fin. 19/11/2012, n. 200. |
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Contenuti obbligatori dello statuto degli enti, ai fini dell’esenzioneLo statuto degli enti in questione, al fine di poter usufruire dell’esenzione, deve prevedere: - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che: - la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge; - la destinazione o la distribuzione siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; - l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; - l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Rinviando alla lettura del dispositivo di detto decreto per ulteriori dettagli, si ricorda altresì che ulteriori chiarimenti in proposito sono stati forniti: - con la Ris. Min. Economia e Fin. 03/12/2012, n. 1/DF; - con la Ris. Min. Economia e Fin. 05/06/2013, n. 7/DF. |
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Modello per la dichiarazioneIl modello per la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali è stato approvato con il D. Min. Economia e Fin. 24/06/2014. Si ricorda poi che ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013, comma 719, ai fini dell’IMU gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 201/2011, comma 12-ter (cosiddetto “Salva Italia”, convertito in legge dalla L. 214/2011), come modificato dal D.L. 35/2013 (convertito in legge dalla L. 64/2013), ai fini dell’IMU i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni che impattano sulla determinazione dell’imposta. Infine, il comma 687 dell’art. 1 della L. 147/2013 stabilisce espressamente che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU”. legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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