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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 03/01/2022, n. 1
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, nell’ambito del riordino dei procedimenti amministrativi in materia di concessioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e l |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di cui all’articolo 1, ivi compresi quelli relativi all’esercizio delle funzioni ammin |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) “concessione”: il provvedimento con il quale viene costituito, in favore di un soggetto richiedente, il diritto all’uso esclusivo e temporaneo dei beni del demanio idrico come definito alla lettera b); |
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Art. 4 - (Beni del demanio idrico e destinazioni d’uso)1. I beni del demanio idrico, come definito all’articolo 3, salvo casi di maggiore interesse pubblico o esigenze di salvaguardia idraulico ambientale, possono essere concessi in uso esclusivo e temporaneo per le destinazioni d’uso consentite dalla normativa vigente in materia di demanio idrico, nel rispetto della normativa urbanistica, |
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Art. 5 - (Durata della concessione)1. La concessione dei beni del demanio idrico può essere di breve o lunga durata come disciplinato, rispettivamente, ai commi 2 e 3. 2. La concessione di breve durata è rilasciata: a) per un massimo di trenta giorni, non rinnovabile, quando il suo periodo continuativo di vigenza è inferiore o uguale a trenta giorni e la sua destinazione d’uso non prevede la realizzazio |
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CAPO II - PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE |
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Art. 6 - (Procedure per il rilascio della concessione)1. Le procedure per il rilascio della concessione sono le seguenti: |
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Art. 7 - (Procedura con avviso pubblico)1. L’avviso pubblico, nella procedura di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è pubblicato, sul BURL e sull’Albo pretorio on line dell’ente locale nel cui territorio si trova il bene del demanio idrico, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio. 2. L’avviso pubblico contiene, in particolare, i seguenti elementi: a) l’individuazione del bene del demanio idr |
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Art. 8 - (Procedura su istanza di parte in concorrenza)1. L’ufficio procedente, nella procedura su istanza di parte di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), verificata l’ammissibilità della domanda, presentata secondo la modulistica di cui all’articolo 10, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione mediante pubblicazione di un avviso sul BURL e sull’Albo pretorio on line dell’ente locale nel cui territorio si trova il bene, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni. 2. L’avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare: |
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Art. 9 - (Procedura su istanza di parte per assegnazione diretta)1. L’ufficio procedente, nella procedura su istanza di parte di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), verificata l’ammissibilità della domanda, presentata secondo la modulistica di cui all’articolo 10, a conclusione dell’istruttoria, provvede al rilascio della concessione con assegnazione diretta nei seguenti casi: a) istanza presen |
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Art. 10 - (Modalità di presentazione della domanda su istanza di parte)1. La domanda di concessione, di breve e di lunga durata, su istanza di parte, ai sensi degli articoli 8 e 9, redatta secondo la modulistica predisposta dall’ufficio procedente, è trasmessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’ufficio procedente, previo pagamento delle spese istruttorie ai sensi dell’articolo 22, e deve contenere i seguenti elementi: a) i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, nel caso di persona giuridica pubblica o privata, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita IVA; b) la durata e l’oggetto della concessione, con l’indicazione della destinazione d’uso esclusiva del bene demaniale oggetto della concessione; c) l’individuazione del bene demaniale interessato, mediante l’indicazione del comune, località, indirizzo e superficie del medesimo con i dati catastali identificativi del bene demaniale richiesto in concessione; d) l’eventuale appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all’esenzione o riduzione del canone di concessione; e) le eventuali esperienze maturate dal richiedente nel settore delle destinazioni d’uso consentite ed o |
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Art. 11 - (Cause di inammissibilità e di improcedibilità delle domande su istanza di parte)1. La domanda di concessione è dichiarata inammissibile al verificarsi di una delle seguenti cause: a) l’omissione dei dati riportati nella domanda ai sensi dell’ |
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CAPO III - ITER ISTRUTTORIO |
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Art. 12 - (Istruttoria)1. L’ufficio procedente, accertata l’ammissibilità della domanda ed esperita l’istruttoria secondo le procedure di cui all’articolo 6 con l’individuazione del soggetto destinatario della concessione, provvede: a) ad acquisire il nullaosta ai fini tecnico idraulici dell'Autorità idraulica regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze; |
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Art. 13 - (Obblighi del concessionario)1. Il concessionario è obbligato a: a) corrispondere il canone annuale; b) prestare la cauzione; c) stipulare la polizza assicurativa per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi. 2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo ed in particolare: a) assume la custodia del bene demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danne |
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Art. 14 - (Rilascio del provvedimento di concessione)1. Ai fini del rilascio della concessione, il responsabile del procedimento, terminata la fase istruttoria, comunica ed invia al destinatario della concessione: a) lo schema di disciplinare di concessione, i cui oneri di registrazione sono a carico del destinatario della concessione; b) l’importo relativo al primo anno del canone, da versare anticipatamente ai |
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Art. 15 - (Disciplinare di concessione e contenuti)1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi: a) i dati identificativi del concedente e del concessionario, comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA; b) la località, l'estensione, i dati catastali e i confini del bene demaniale oggetto della concessione; |
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Art. 16 - (Diniego della concessione)1. Il diniego della concessione nei casi di procedura su istanza di parte di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c), è disposto con provvedimento dell’ufficio proceden |
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CAPO IV - CANONI E GARANZIE |
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Art. 17 - (Canone annuo di concessione e criteri di calcolo)1. Il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione. 2. Il canone, per ogni anno successivo al primo e per l’intera durata della concessione, è versato entro il termine di trenta giorni dalla scadenza annuale della concessione, nella misura aggiornata al 100% dell’indice ISTAT FOI. 3. L’importo del canone annuo di concessione è determinato dall’ufficio procedente con le modalità e le procedure di calcolo stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale e sulla base dei seguenti criteri: |
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Art. 18 - (Canoni ridotti ed esenzioni)1. L’ufficio procedente, fatte salve le normative speciali relative alla riduzione o esenzione dal pagamento del canone di concessione, può, con apposita motivazione, applicare la riduzione del pagamento del canone di concessione nei casi e secondo le modalità di seguito indicate: a) il canone dovuto è ridotto del 80%, nel caso di utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza e di utilità sociale o per altri fini di pubblico interesse, per i quali il concessionario non ricava dai beni demaniali alcun lucro o provento; b) il canone relativo alle porzioni non fruibili del bene demaniale concesso, è ridotto del 60%, nel caso in cui una porzione del bene demaniale concesso sia sottoposta a pubblica servitù, quali fasce di libero transito degli arenili, accessi per portatori di h |
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Art. 19 - (Cauzione)1. Il concessionario è tenuto a prestare una cauzione per garantire il pagamento dei canoni di cui all’articolo 17 e a garanzia dell'esatto adempime |
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Art. 20 - (Consegna e ripresa in possesso dei beni demaniali)1. L'ufficio procedente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14, comma 7 procede alla formale consegna del bene demaniale redigendo apposito verbale, sottoscritto dalle parti. |
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Art. 21 - (Polizza assicurativa)1. Il concessionario è tenuto a prestare una garanzia con la sottoscrizione di una apposita polizza assicurativa: |
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Art. 22 - (Spese istruttorie)1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate dall’uffic |
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CAPO V - PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE |
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Art. 24 - (Subentro)1. La concessione ha carattere personale e non sono ammesse cessioni a soggetti terzi ad eccezione dei seguenti casi: a) morte del concessionario; b) cessione d’azienda |
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Art. 25 - (Rinuncia)1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell’atto di concessione, previa comunicazione all'ufficio procedente, contenente i seguenti elementi: |
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Art. 26 - (Limitazioni e sospensioni)1. L’esercizio della concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento dell’ufficio proce |
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Art. 27 - (Cause di decadenza e revoca)1. La decadenza dalla concessione è determinata dal verificarsi di ciascuna delle seguenti cause: a) l’uso diverso dalla destinazione d'uso per cui è stata rilasciata la concessione; b) il mancato esercizio, anche parziale, della conc |
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Art. 28 - (Indennizzo)1. Gli utilizzatori senza titolo dei beni del demanio idrico come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensivo degli interessi legali maturati dalla scadenza del titolo originario fino al rilascio della concessione, e nel caso di diniego o di individuazione di nuovo concessionario, fino alla d |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 29 - (Disciplina transitoria per utilizzazione ed occupazione senza titolo)1. In fase di prima applicazione e, comunque, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli utilizzatori e gli occupanti dei beni del demanio idrico, senza titolo concessorio alla da |
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Art. 31 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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