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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/03/2023, n. 9
- L.R. 02/08/2022, n. 11
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Art. 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fro

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Art. 2 - Attività produttive

1. - 5. Omissis

6. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna

1. Ovunque ricorrano nella legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole "Comunità montane" ovvero "Comun

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole "comma 3," sono inserite le seguenti: "lettere b) ed e),".

2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge regionale 14/2002, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

3. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), in relazione ai riconoscimenti dell'uso dell'acqua e alle concessioni preferenziali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sia già stata effettuata la ricognizione degli utenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 11/2015, non sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5-bis, della medesima legge regionale 11/2015.

4. Alla legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

"2-bis. Il progetto di cui al comma 1, qualora ve ne sia la necessità, prevede la realizzazione dei passaggi di risalita dei pesci presso le traverse di derivazione idrica che interrompono la continuità del corso d'acqua.";

b) al comma 3-bis dell'articolo 49 le parole "le concessioni di derivazione" sono sostituite dalle seguenti: "i riconoscimenti dell'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali";

c) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

"21-bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per i pesci di cui a

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Omissis

2. Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:

"10. La domanda di contributo è corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).".

3. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), è inserito il seguente:

"Art. 3-bis - (Pianificazione dell'interporto di Cervignano)

1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. All'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2022";

b) al comma 4 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022" e le parole "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022".

2. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine

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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Omissis

2. Al comma 2-quinques dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciaimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole "Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare" sono sostituite dalle seguenti: "Polo Tecnologico

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Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. - 2. Omissis

3. Al comma 67 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. I commi 6 e 7 dell'articolo

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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

1. L'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

"Art. 64 - (Popolazione residente)

1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.

2. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:

a) per il Comune risultante da fusione, la popolazio

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Art. 10 - Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione

1. Omissis

2. Al comma 67-bis dell'

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Art. 11 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Al comma 1-ter dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole ", a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano stesso" sono soppresse.

2. All'

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Art. 12 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2022.

 

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