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Deliberaz. G.R. Basilicata 08/01/2015, n. 21

DGR 739 del 12/06/2012 "Atto di indirizzo per la definizione delle Opere Minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica". Modifica Allegato.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA la Delib.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la Delib.G.R. n. 539/08 relativa alla disciplina dell’iter procedurale di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato - Interventi che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante - OPERE MINORI

1. Premessa

L’art. 93 del D.P.R. 380/2001 recita: “Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto .........”; l’art. 2 della L.R. 38/97 recita “Il committente o il costruttore che esegue in proprio deve depositare, prima dell’inizio dei lavori, il progetto esecutivo presso le strutture tecniche regionali ........”.

La normativa di riferimento prevede, quindi, che tutti i soggetti che intendono eseguire lavori strutturali (salvo esplicita deroga: es. il Genio Militare - art. 106 del D.P.R. 380/2001) sono tenuti a darne preavviso all’ufficio tecnico regionale competente (ufficio di ex Genio Civile).

La catalogazione delle opere e degli interventi, per i quali è obbligatoria la preventiva denuncia ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, risulta piuttosto problematica.

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 per “interventi di nuova costruzione” si intendono quelli che comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

La normativa sismica, tuttavia, non si applica a tutte le costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l’art. 83 del D.P.R. 380/2001 limita il campo a quelle “...... la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, ........”.

Pur essendo il significato di una definizione tanto generica di difficile interpretazione, si ritiene opportuno far rientrare nella normativa sismica quelle costruzioni finalizzate a sopportare, oltre al peso proprio, i sovraccarichi quali sisma, vento, neve, peso di cose e persone, ecc., che determinano sulle stesse uno stato di sollecitazione diverso da quello iniziale. Quest’ultimo, se non verificato e/o non rispondente ai coefficienti minimi di sicurezza previsti nella normativa vigente, produce per legge uno stato di potenziale pericolo che incide sulla pubblica e privata incolumità, concretizzando la fattispecie di reato richiamato nella normativa stessa.

Al fine di rispondere con tempestività all’esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, si è ritenuto utile procedere all’assunzione di un primo atto di indirizzo in cui vengano individuati gli interventi di modesta rilevanza strutturale che possano essere esentati dall’applicazione delle disposizioni della L.R. 38/97 e del D.P.R. 380/2001.

 

2. Ambito di applicazione

Per opere minori (OM) si intendono quegli interventi di modesta rilevanza strutturale realizzati su terreni geologicamente stabili, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose, ovvero quelle opere che per caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzioni non comportano pericolo per la pubblica incolumità o che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante.

Tali opere, non trovando una definita collocazione normativa necessitano di un’opportuna graduazione e differenziazione in ordine alla tassatività imposta correlata alle procedure di preventiva denuncia, così come disciplinato dalle normative vigenti.

Di seguito vengono riportati le OM suddivise in due elenchi:

A nuove costruzioni;

B interventi su costruzioni esistenti.

I suddetti elenchi hanno carattere tassativo e dunque solo gli Interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Documento possono essere ritenute OM, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

I limiti e i parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo:

per le costruzioni edili:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi (le superfici sono riferite alla proiezione in pianta della struttura, comprensiva di sbalzi e sporti);

- le altezze sono da considerarsi come differenza tra la quota del terreno o del marciapiede adiacente misurata per ogni fronte dell’edificio sulla verticale fino alla quota massima della copertura al suo estradosso. Nel caso di andamento non orizzontale del terreno o del marciapiede deve assumersi la quota che comporta l’individuazione della massima altezza;

- i pesi unitari indicati sono riferiti all’intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;

per le opere di sostegno, le opere interrate e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall’estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

Quanto disciplinato nel presente Documento si applica anche nel caso in cui si debbano realizzare più di una delle OM elencate e, più precisamente:

- nel caso in cui nel medesimo sito si debba realizzare più di una delle nuove costruzioni individuate nell’elenco A, purché tali costruzioni non siano strutturalmente connesse tra di loro e ciascuna di queste rispetti i limiti e i parametri indicati nella voce corrispondente;

- nel caso in cui si debba eseguire più di uno degli interventi sulle costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l’insieme degli interventi realizzati o da realizzare e l’insieme dei loro effetti comportino violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti nel presente Documento.

Si precisa che le eventuali trasformazioni successive delle OM, anche se conducono ad altra tipologia di intervento prevista nel presente Documento, sono soggette a deposito sismico secondo la normativa vigente.

Nel caso di denunce di lavori “in sanatoria” non è possibile applicare quanto riportato nel presente Documento.

 

3. Titoli abilitativi edilizi

Per le OM rimane fermo l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo secondo la normativa, nazionale e regionale, vigente.

La documentazione di cui al § 5 del presente Documento è pertanto parte integrante degli elaborati progettuali da allegare alla domanda per il rilascio dei medesimi titoli abilitativi.

Nel caso di attività edilizia libera, la stessa documentazione di cui al § 5 del presente Documento deve essere predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell’intervento (Committente) per poter essere esibita in caso di verifiche comunali e per dimostrare la legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi o per l’alienazione del relativo immobile.

 

4. Osservanza delle norme

Come per ogni altra costruzione, anche per le OM rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni vigenti (NTC) e di ogni disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.

Per le opere individuate nel presente Documento soggette a titolo abilitativo edilizio, l’osservanza delle NTC è espressamente asseverata dal progettista abilitato così come previsto dal D.P.R. 380/2001.

Fermo restando quanto stabilito nella Parte II Capo II del D.P.R. 380/2001, che disciplina tutte le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, le OM non rientrano nell’ambito di applicazione:

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