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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 02/09/2021
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- Circ. Min. Interno 06/12/2023, n. 18291
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Premessa
IL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante la «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante le «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 recante: «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di ri |
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Art. 2. - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cu |
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Art. 3. - Informazione e formazione dei lavoratori1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i cri |
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Art. 4. - Designazione degli addetti al servizio antincendio1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza |
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Art. 5. - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza1. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per le attività di cui all’allegato IV, che costit |
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Art. 6. - Requisiti dei docenti1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati. 2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’a |
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Art. 7. - Disposizioni transitorie e finali1. I corsi di cui all’art. 5, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti |
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Art. 8. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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ALLEGATO I - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO (Articolo 2, comma 1)1.1. Generalità 1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato. 2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.
1.2 Informazione e formazione antincendio 1. L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti: a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta; b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte; c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambi |
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ALLEGATO II - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA (Articolo 2, comma 1)2.1 Generalità 1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali. 2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. 3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza. |
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ALLEGATO IV - IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO (Articolo 5, comma 2)4.1 Idoneità tecnica 1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512: a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; |
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