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27/09/2021

Opere soggette a CILA o SCIA semplice e ordine di demolizione

Orientamenti del TAR sull'ammissibilità o meno dell'ordine di demolizione per interventi soggetti a CILA o SCIA.

I giudici hanno affermato che la demolizione può riguardare solo gli interventi soggetti a permesso di costruire (o SCIA alternativa) e non invece le opere assentibili tramite comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 6-bis, D.P.R. 380/2001 o SCIA semplice ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 380/2001. Tale regola subisce una eccezione nel caso di opere soggette a SCIA in aree vincolate, per le quali l’ordine di demolizione può essere legittimamente intimato ai sensi dell’art. 27, comma 2, D.P.R. 380/2001.

Nel caso esaminato dal TAR Campania-Salerno 20/09/2021, n. 1964, il Comune aveva disposto un ordine di demolizione di alcune opere quali, tra le altre, un barbecue in cemento prefabbricato, posizionato su un basamento nel giardino a monte del fabbricato, e una scala esterna in cemento armato.

OPERE SOGGETTE A CILA - Per quanto riguarda il barbecue, è stato ritenuto che le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili nell’ambito dell’art. 6, D.P.R. 380/2001 che disciplina il regime dell’attività edilizia libera non richiedente alcun titolo abilitativo, devono ritenersi assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) disciplinata dal successivo art. 6-bis, D.P.R. 380/2001 e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizione.

OPERE SOGGETTE A SCIA SEMPLICE - Per quanto concerne la scala, l’ordinanza di demolizione evidenziava che la stessa avrebbe necessitato di una SCIA ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001. L’opera rientrava dunque nel campo di applicazione dell’art. 37, comma 1, D.P.R. 380/2001, che prevede “solo” una sanzione pecuniaria e non l’ordine di demolizione.

Sul tema è opportuno precisare che con un’altra recente sentenza (sent. 19/07/2021, n. 4999), il TAR Campania ha peraltro specificato che qualora gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA/SCIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è comunque doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 27, comma 2, D.P.R. 380/2001 (vedi Cambio d’uso del seminterrato, titoli abilitativi e autorizzazione paesaggistica).

Dalla redazione