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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Calabria 17/08/2021, n. 394
Deliberaz. G.R. Calabria 17/08/2021, n. 394
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile”; VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36; VISTO il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” dell’ottobre 2007, redatto ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2000, con il quale il Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni pratiche per l’elaborazione dei Piani di emergenza a livello locale, affinché i Comuni possano definire scenari di rischio, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia e agli eventi di natura idrogeologica e idraulica, e illustrare i principali obiettivi da perseguire e il modello d’intervento con le attività da predisporre per l’efficace gestione dell’emergenza; VISTA la Legge Regionale 10 febbraio 1997 n. 4 recante “Legge organica di protezione civile della Regione Calabria” e successive modifiche; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 135 del 5 maggio 2015 “Approvazione modello di intervento per il soccorso delle persone non autosufficienti in situazioni di emergenza e relative Linee Guida regionali nell’ambito della pianificazione nazionale/regionale per il rischio sismico nella Regione Calabria”; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 498 del 25 ottobre 2019 che ha adottato la nuova perimetrazione dei Contesti Territoriali per la gestione dell’emergenza, i relativi Comuni di Riferimento e l’elenco degli edifici strategici fondamentali per le finalità di protezione civile dei Contesti Territoriali, in sostituzione della perimetrazione a |
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INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE APPROVATE CON D.G.R. N. 611/2019 - PIANO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHEPREMESSA Le esigenze delle persone con disabilità, sono esigenze ormai dibattute da tempo e la stessa senilizzazione della società induce le istituzioni, le imprese e il mondo economico a ridefinire i servizi e l'approccio metodologico al problema. Occorre compiere una scelta filosofica fondamentale: assumere come orientamento essenziale di qualsiasi intervento, disposizione o direttiva, l'obiettivo di fornire prioritariamente l'autonomia dell'individuo, principalmente, in emergenza. Investire con coerenza sull'autonomia delle persone con disabilità, oltre alle intuibili positività etiche e di politica sociale che ne discendono, significa anche operare scelte di salvaguardia della popolazione. Mentre nel passato le persone con disabilità ricoprivano un ruolo secondario nella pianificazione delle attività e nella ricerca di soluzioni per la riduzione del rischio nelle situazioni di disastro, di recente questa parte della popolazione è stata riconosciuta essere un target privilegiato nella risposta immediata ad interventi d'emergenza in caso di disastri naturali e guerre. N1 Richiamati i principi della convenzione ONU del 2006, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata ufficialmente in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata in Italia il 3 marzo 2009 con legge 18/2009. Considerato che ai sensi dell'Articolo 11, in situazioni di rischio ed emergenze umanitarie la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità pone in capo agli Stati Membri che vi aderiscono l'impegno a prendere "Omissis ...... tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali". Rimarcato che l'art. 4 comma 4 della su citata convenzione recita "Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura." Dal canto suo anche il Parlamento Europeo in una risoluzione del 4 settembre 2007 sui disastri naturali, all'art. 19 "Sottolinea la necessità in caso di disastri naturali di tenere in considerazione soprattutto i bisogni specifici delle persone con disabilità in tutte le azioni svolte usando i Meccanismi della Protezione Civile". N2 In aggiunta, uno degli obiettivi operativi del Piano d'Azione per i Disabili dell'UE prevede di rendere prioritari i problemi delle persone con disabilità nelle relative politiche della Comunità, fra i quali quello sulla protezione civile. In questo contesto, giova ricordare che precedentemen |
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