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31/08/2021

Bonus prima casa, agevolazione fruibile nuovamente in caso di cambio destinazione

La Corte di Cassazione (Ordinanza 22560/2021) ha affermato che ai fini dell’agevolazione rileva il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dell’immobile.

VICENDA - Nel caso di specie, un soggetto ha acquistato un bene immobile come prima casa, fruendo così delle agevolazioni previste dal D.P.R. 131/1986 (Testo unico Imposta di registro). Tuttavia, l’acquirente è risultato già proprietario di un altro bene immobile, originariamente accatastato come casa di abitazione (e per cui aveva già fruito delle agevolazioni per la prima casa), con destinazione d’uso mutata poco prima di sottoscrivere il contratto per l’acquisto del nuovo immobile.
L’Agenzia delle entrate ha conseguentemente emesso un avviso di liquidazione.

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE - La Corte di Cassazione (Ord. C. Cass. civ. 10/08/2021, n. 22560), tenendo in considerazione quanto previsto dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, ha confermato un principio già espresso in altre pronunce, secondo cui (nel testo ratione temporis applicabile), la fruibilità dell’agevolazione è condizionata alla non titolarità del diritto di proprietà di altra “casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare, sicchè non rileva la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, ma solamente il parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.
Di conseguenza, non assumendo rilevanza la condotta elusiva del contribuente (che semmai poteva essere sanzionato al momento del cambio di destinazione con la revoca dei benefici concessi con riferimento al precedente acquisto), secondo la Cassazione il cambio di destinazione della prima casa acquistata precedentemente nello stesso comune consente comunque di beneficiare di una nuova agevolazione per l'acquisto di un’altra abitazione.

Dalla redazione