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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rivalutazione terreni posseduti al gennaio 2021, riapertura termini perizia e versamenti
È stata definitivamente approvata il 22/07/2021 la conversione in legge del D.L. 25/05/2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. "Decreto Sostegni bis"). Al momento di redigere questa nota, la legge è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il comma 4-bis dell’art. 14, introdotto in fase di conversione ha prorogato dal 30/06/2021 al 15/11/2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.
La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 01/01/2021 dalla legge di bilancio 2021.
Si fornisce di seguito un breve riepilogo dei punti principali per accedere alla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola e di partecipazioni in società non quotate, rinviando per ogni approfondimento alla Scheda tematica Rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non negoziate
Il comma 1122, art. 1 della L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha riaperto i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili (art. 7 della L. 448/2001) e di partecipazioni in società non quotate (art. 5 della L. 448/2001), introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (ultima proroga art. 137 del D.L. 19/05/2020, n. 34; penultima proroga commi 693 e 694 dell’art. 1 della L. 160/2019).
Per coordinamento, la proroga è inserita nell'art. 2 del D.L. 24/12/2002, n. 282.
I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari all'11% sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (sono quindi confermate le aliquote indicate dagli ultimi provvedimenti di proroga). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.
In base alle disposizioni contenute nel comma 1123, art. 1 della L. 30/12/2020, n. 178, coordinate con la nuova proroga ad opera dell'art. 14 del D.L. 73/2021:
- i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2021;
- il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia (già scaduto al 30/06/2021) è stato ora riaperto e fissato al 15/11/2021;
- il termine ultimo per il pagamento dell’imposta sostitutiva (già scaduto al 30/06/2021) è stato ora riaperto e fissato al 15/11/2021. Si ricorda che il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, oppure rateizzato in due o tre rate annuali di pari importo, a decorrere sempre dal nuovo termine del 15/11/2021, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.
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