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21/06/2021

Permesso di costruire: differenze tra variante e variazioni essenziali

Le varianti al permesso di costruire che non costituiscono variazioni essenziali non determinano la necessità di ricalcolo degli oneri di urbanizzazione.

Nel caso di specie il Comune aveva ricalcolato il contributo di costruzione per alcune modifiche rispetto al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un fabbricato industriale. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di semplici varianti limitate ad interventi di rifinitura e di modifiche interne non implicanti una nuova trasformazione territoriale.

DIFFERENZA TRA VARIANTI IN SENSO PROPRIO E VARIAZIONI ESSENZIALI - In proposito il TAR Sicilia Catania 10/05/2021, n. 1512 ha specificato che il concetto di variante in senso proprio - che consente di adeguare il titolo autorizzativo originario - e quello di variazione essenziale - che necessita di un diverso e distinto permesso di costruire - vanno tenuti distinti.
Ed infatti:
- mentre, le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di un titolo in variante (peraltro, secondo quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, in luogo della quale il privato può optare per la richiesta di titolo esplicito), complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire;
- le varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del D.P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.

In considerazione di tali presupposti il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che, ai fini della riliquidazione o meno degli oneri d'urbanizzazione su un intero fabbricato industriale, non costituisce variazione essenziale, rispetto al progetto originariamente assentito, quella che riguarda soltanto le diverse modalità costruttive dell'edificio mantenendone la stessa forma e dimensione del progetto.

ELEMENTI DISTINTIVI - Sul punto, la giurisprudenza ha anche precisato che gli elementi da prendere in considerazione al fine di ritenere la sussistenza di una variante essenziale, piuttosto che una variante in senso proprio, sono le modifiche di rilievo apportate all'originario progetto sulla base di vari indici quali: la superficie coperta, il perimetro, il numero dei piani, la volumetria, la distanza dalle proprietà limitrofe, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato (TAR Toscana 17/05/2021, n. 725; TAR Calabria Catanzaro 22/05/2018, n. 1082).

TERMINI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI - Inoltre è stato specificato che, in caso di variante, tutti i termini di inizio e fine dei lavori non subiscono variazioni, essendo riferiti sempre al momento iniziale di approvazione del progetto. La presentazione di varianti, pertanto, non determina, come conseguenza, la modificazione degli originari termini di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 sull’efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (TAR Toscana 17/05/2021, n. 725).

Dalla redazione