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L. R. Toscana 04/06/2021, n. 18

Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.
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PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 35 e l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e, in particolare, gli articoli 1 e 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 (Esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007 “Patto per la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro”);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 47, 50, 51;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e in particolare il Capo V-bi

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Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalità prioritaria del diritto alla tutela della dignità del lavoratore e del diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto, con la presente legge detta disposi

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Art. 2 - Accordi di collaborazione

1. In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi della

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Art. 3 - Programmazione

1. Il piano nazionale della prevenzione (PNP), approvato con l’intesa siglata, in data 6 agosto 2020, in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, definisce gli elementi strutturali per un prog

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Art. 4 - Lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

1. La Giunta regionale, con deliberazione, approva un progetto di analisi e valutazione dei rischi, da svilupparsi con i servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL) delle aziende unità sanitarie locali (USL), ad integrazione delle linee di indirizzo per l’attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei dipartimenti delle aziende USL, relativo alle specificità emergenti nel contesto dell’economia digitale dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, che porti alla elaborazione di un documento tecnico di riferimento regionale, il documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, di seguito denominato “Documento tecnico”.

2. Il progetto di cui al comma 1, che si configura come modello territoriale partecipativo con le parti

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Art. 5 - Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 gennaio 2022 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di elaborazione del Documento tecnico e sull

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Art. 6 - Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge è

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