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Deliberaz. G.P. Bolzano 25/05/2021, n. 466

Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 825 del 27.10.2020.
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Testo del documento

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:

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Allegato - Modifiche all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, da ultimo aggiornato con Delib.G.P. n. 825 del 27 ottobre 2020

I. Misure generali

Il punto 2 è così sostituito:

2. Vige un obbligo generalizzato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Il punto 3. è così sostituito:

3. Sono esentati dai predetti obblighi:

a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;

b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;

c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità.

Il punto 4. è abrogato.

Il punto 5. è così sostituito:

5. Come protezione delle vie respiratorie, in mancanza di previsioni specifiche, si possono utilizzare mascherine FFP2, chirurgiche o mascherine di categoria superiore. In alternativa, si possono utilizzare mascherine in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio che, se indossate correttamente, assicurano la copertura di naso e bocca. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con le coperture di naso e bocca di cui al presente comma.

L'ultimo periodo del punto 8 è abrogato.

 

II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate

Il punto 1 è così sostituito:

1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona ogni 10 m2. I gestori e gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa "regola di 1/10" in caso di superfici superiori a 50 m2.

Il punto 5 è abrogato.

 

II.A Misure specifiche nel commercio

Il punto 1 è così sostituito:

1. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più dei tempo necessario all'acquisto dei beni.

Il punto 2 è così sostituito:

2. nei centri commerciali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera g) del Codice del commercio (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti.

 

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi

Il punto 1 è così sostituito:

1. Negli spazi comuni degli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all'articolo 5, degli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, delle attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si app

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