D. P.G.R. Piemonte 20/09/2011, n. 8/R | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Piemonte 20/09/2011, n. 8/R

Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 04/04/2025, n. 1/R
- D.P.G.R. 06/07/2015, n. 4/R
- D.P.G.R. 21/02/2013, n. 2/R
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Premessa

Il Presidente della Giunta regionale

 

Visto l'

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TITOLO I - Generalità
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Art. 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della

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Art. 2 - Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe

1. Gli interventi selvicolturali sono eseguiti in conformità a quanto previsto ai titoli III e VII, secondo le procedure di cui al titolo II.

2. Possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al presente regolamento:

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TITOLO II - Procedure
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Capo I - Procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali
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Art. 3 - Modalità di presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione

1. Le comunicazioni o le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 14 della L.R. n. 4/2009 sono sottoscritte dal proprietario, dal soggetto gestore, o dal possessore a qualunque titolo giuridicamente valido, dall'utilizzatore o dall'acquirente del bosco in piedi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono i

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Art. 4 - Comunicazione semplice

N11

1. Per gli interventi selvicolturali finalizzati all’autoconsumo del proprietario, del possessore o dell’acquirente del bosco in piedi fino a 150 quintali per anno solare non è richiesta la comunicazione semplice. 

2. Indipendentemente dall’estensione dell’intervento non è richiesta la comunicazione semplice per i seguenti interventi selvicolturali: 

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Art. 5 - Comunicazione corredata da relazione tecnica

N19

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Art. 6 - Autorizzazione con progetto di intervento

N11

1. È presentata una richiesta di autorizzazione accompagnata da un progetto di intervento per:

a) interventi che superano le soglie di cui all’articolo 4;

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Art. 7 - Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette

N40

1. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali rispettivamente conformi alle misure di conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, come modificata dalla d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, o a misure sito-specifiche o a piani di gestione dei singoli siti, e all’articolo 30 che riguardano superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all’articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.

2. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:

a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del

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Art. 8 - Controlli e verifiche

1. La Regione sottopone a controllo annuale, anche a campione, gli interventi selvicolturali eseguiti in seguito alle comunicazioni

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Art. 9 - Assegno al taglio

N42

1. Nei tagli di utilizzazione delle fustaie interessanti superfici superiori ai 5.000 metri quadrati o dieci alberi, le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri de

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Art. 10 - Martello forestale

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito il registro regionale dei martelli forestali nel quale sono iscritti i sigilli dei martelli in uso su tutto il territorio regionale e i dati identificativi dei tecnici forestali abilitati al loro utilizzo.

2. Ad ogni sigillo corrisponde

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Capo II - Procedure per l'approvazione e la revisione dei piani forestali aziendali
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Art. 11 - Approvazione e revisione del piano di gestione forestale e strumento equivalente

N44

1. Il piano di gestione forestale (PGF) e lo strumento equivalente di cui all’articolo 11 della l.r. 4/2009 sono redatti a cura di tecnici forestali abilitati ed approvati secondo le disposizioni del medesim

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TITOLO III - Gestione dei boschi
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Capo I - Norme generali comuni a tutti i boschi
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Art. 12 - Sostituzione di specie

1. Non sono ammesse modifiche al trattamento che conducano alla costituzione di soprassuoli appartenenti alla stessa classe cronologica su superfici oltre i 10 ettari.

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Art. 13 - Obbligo di rinnovazione artificiale

1. Qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione o il ricaccio dalle ceppaie risult

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Art. 14 - Sradicamento di alberi e ceppaie

1. Nell'ambito delle attività selvicolturali è vietato lo sradicamento degli alberi e delle ceppaie vive o morte, fatto salvo quan

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Art. 15 - Potatura e capitozzatura in bosco

1. Le potature e il taglio di singole piante finalizzate al mantenimento della fruibilità di sentieri, aree attrezzate, viabilità,

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Art. 16 - Ripuliture nei boschi

1. Le ripuliture nei boschi sono sempre consentite, il materiale di risulta deve essere trattato secondo le disposizioni di cui all'

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Art. 17 - Altri interventi in bosco

1. L'asportazione di terriccio è sempre vietata.

2. La raccolta della lettiera è vietata nei seguenti casi:

a) nei boschi in situazioni speciali di cui al capo IV;

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Capo II - Norme per l'esecuzione degli interventi selvicolturali
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Art. 18 - Epoche di intervento

1. I tagli nei boschi cedui “, nei robinieti e nei castagneti”N8 sono consentiti nei seguenti periodi:

a) dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;

b) dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;

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Art. 19 - Turni minimi

1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio a buche o a tagli successivi e per la frazione a fustaia dei boschi a governo misto, i turni minimi sono i seguenti:

a) 70 anni a quote inferiori ai 1.000 metri s.l.m., ridotti a 15 anni nel caso di salice

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Art. 20 - Turni massimi

N11

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Art. 21 - Taglio a scelta colturale

1. Nelle fustaie trattate a taglio a scelta colturale i valori minimi assoluti da rilasciare per ettaro non devono essere inferiori a 90 metri cubi e il taglio non

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Art. 22 - Tagli intercalari

N11

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Art. 23 - Tagli a buche

1. Il taglio a buche può essere praticato su una superficie massima pari al 30 per cento dell'intero popolamento da sottoporre ad u

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Art. 24 - Tagli successivi

1. Nelle fustaie trattate a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età del turno e salvaguardando le piante portaseme, il volume legnoso residuo non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

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Art. 25 - Interventi nei cedui semplici

1. Il taglio di boschi cedui semplici deve essere eseguito rilasciando le matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili, secondo

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Art. 26 - Interventi nei cedui a sterzo

1. Nei cedui a sterzo il rilascio delle matricine deve garantire la stessa copertura minima residua prescritta per i cedui semplici, con matricin

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Art. 26-bis. - Interventi nei cedui invecchiati

N16

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Art. 27 - Interventi nei boschi a governo misto

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 4/2009 è vietata la conversione a ceduo dei boschi a governo misto.

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Art. 28 - Caratteristiche delle matricine o riserve

1. Le matricine o riserve devono essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, in grado di sviluppare in breve tempo una chioma ben strutturata e simmetrica. La scelta delle matricine deve ricadere tra soggetti franchi o, in carenza di questi, tra i polloni, indipendentemente dalla

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Art. 29 - Gestione dei boschi di neoformazione

1. In riferimento alle situazioni di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. n. 4/2009, entro il tren

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Art. 30 - Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000

N12

1. Per i boschi inseriti in aree protette non facenti parte di siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.

2. Fino all’approvazione degli strumenti di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:

a) i cedui a regime di querceti d

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Capo III - Modalità di esecuzione degli interventi selvicolturali
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Art. 31 - Requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali

N11

1. A decorrere dal 1° settembre 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 metri quadrati devono essere realizzati da almeno un

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Art. 32 - Modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco

1. Le fasi di utilizzazione devono essere realizzate in modo da non procurare danni irreversibili alle piante che rimangono in piedi

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Art. 33 - Scarti delle lavorazioni

1. Ai fini del mantenimento della fertilità e della protezione del suolo dall'erosione devono essere lasciati in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, salvo il caso in cui l'intervento selvicolturale preveda l'esbosco di piante intere.

2. Nelle situazioni in cui è assicurata la rapida decom

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Art. 34 - Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali

1. Alla conclusione degli interventi selvicolturali devono essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali.

2. In particolare si deve provvedere alle seguenti operazioni:

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Capo IV - Gestione di boschi in situazioni speciali
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Art. 35 - Boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base

N52

1. Nei boschi compresi in aree iscritte al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all’articolo 4, i seguenti interventi:

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Art. 36 - Rimboschimenti e imboschimenti

1. La gestione dei rimboschimenti deve essere orientata alla rinaturalizzazione mediante interventi selvicolturali finalizzati ad assicurare la stabilità del popolamento, l'inserimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone adatte alla stazione.

2. Nei rimboschimenti di specie esotic

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Art. 37 - Aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco è eseguita con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche. che queste ultime svolgono.

2. Nelle zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come “beni demaniali – ramo acque” sono consentiti i seguenti interventi:

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Art. 37-bis - Interventi di manutenzione idraulica

N7

1. Al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nelle zone comprese nella

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Art. 38 - Aree di pertinenza di reti tecnologiche

1. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti in deroga al presente regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o dalle servitù.

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Capo V - Prevenzione dei danni e ripristino
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Art. 39 - Interventi per la prevenzione ed il contrasto dei danni di origine biotica

1. La struttura regionale competente in materia forestale promuove il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi e divulga le conoscenze utili per la prevenzione e il controllo delle fitopatie.

2. Quando in un

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Art. 40 - Provvedimenti per la prevenzione dei danni causati al patrimonio forestale dalla fauna selvatica

1. Il patrimonio forestale è sottoposto ad azioni di monitoraggio al fine di verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema fores

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Art. 41 - Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti

1. Il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti a seguito di incendio o di altre avversità biotiche o abiotiche, se necessario, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) per le latifoglie in grado di ricacciare il ripristino può essere effettuato mediante riceppatura o tramarratura;

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Capo VI - Conservazione della biodiversità in ambito forestale
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Art. 42 - Tutela di specie forestali spontanee sporadiche

1. Per la tutela delle specie forestali spontanee sporadiche di cui all'allegato D, valgono le seguenti prescrizioni generali:

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Art. 42-bis. - Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito

N55

1. Ai fini del mantenimento e dell’incremento della biodiversità, nell’esecuzione dei tagli di utilizzazione e degli in

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Art. 42-ter. - Specie arboree forestali esotiche invasive

N16

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TITOLO IV - Arboricoltura da legno
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Art. 43 - Norme per l'arboricoltura da legno

1. Per garantire la conservazione del suolo e la protezione del territorio, gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al 40 per cento.

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Art. 44 - Impianto e commercializzazione degli alberi di Natale

1. La produzione di alberi di Natale è considerata attività vivaistica a scopo ornamentale.

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TITOLO V - Gestione del pascolo
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Art. 45 - Pascolo in bosco

1. Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:

a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri;

b) nell'ambito dei sistemi silvo-pastorali, purch�

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Art. 46 - Praterie pascolabili

1. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni, determinando caso per caso le modalità di gestione delle deiezioni. Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo per i quali il proprietario degli animali pascolanti disponga di adeguato titolo d'uso e purché la proprietà contermine e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento dagli animali a mezzo di chiudende.

2. Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

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TITOLO VI - Gestione di contesti non boscati
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Art. 47 - Cespuglieti

1. I cespuglieti devono essere lasciati alla libera evoluzione per assicurare la stabilità dei versanti, ridurre l'erosione e costi

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TITOLO VII - Opere accessorie e infrastrutture
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Art. 48 - Tracciati di uso ed allestimento temporaneo e operazioni connesse agli interventi selvicolturali

N59

1. I tracciati di uso ed allestimento temporaneo comprendono:

a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. I tracciati non devono superare una lunghezza massima di 200 metri per ettaro o sua frazione

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Art. 49 - Viabilità forestale e silvo-pastorale principale

N60

1. La v

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Art. 50 - Viabilità forestale e silvo-pastorale secondaria

N61

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Art. 51 - Tipologie, caratteristiche tecnico costruttive e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

N62

1. Le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, utili ai fini della loro classificazione, sono con

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Art. 52 - Vie di esbosco

N63

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TITOLO VIII - Altre disposizioni
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Art. 53 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VII della L.R. n. 4/2009 si utilizzano i valori delle piante riportati nell'allegato B.

1-bis. Gli importi indicati nell’Allegato B, tabella

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Art. 54 - Interventi di ripristino

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli l'ente titolare della funzione autorizzatoria può

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Art. 55 - Robinieti e castagneti

N11

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 27, i robinieti e castagneti sono gestiti rispe

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Art. 56 - Gestione dei castagneti

N26

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Art. 57 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

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Art. 58 - Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubb

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Allegato A - Glossario

(Art. 1)

 

1. Definizioni generali

1.1. Categoria forestale, relative macrocategorie e tipo forestale

Le categorie e, ove necessario, i singoli tipi forestali costituiscono la base per la definizione dei parametri selvicolturali di cui al presente regolamento.

 

1.1.1. Categoria

Unità fisionomica definita sulla base della dominanza di una o più specie arboree o arbustive costruttrici, costituenti almeno il 50% della copertura; corrisponde alle unità vegetazionali comprensive normalmente utilizzate in selvicoltura.

Per la Regione Piemonte sono state definite 21 Categorie

1. Saliceti e pioppeti ripari

2. Robinieti

3. Querco-carpineti

4. Querceti di roverella

5. Orno-ostrieti

6. Pinete di pino marittimo

7. Querceti di rovere

8. Cerrete

9. Castagneti

10. Pinete di pino silvestre

11. Boscaglie pioniere e d'invasione

12. Alneti planiziali e montani

13. Acero-tiglio-frassineti

14. Faggete

15. Abetine

16. Peccete

17. Lariceti e cembrete

18. Pinete di pino montano

19. Arbusteti subalpini

20. Arbusteti planiziali, collinari e montani

21. Rimboschimenti

 

1.1.2. Tipo forestale

È l'unità fondamentale della classificazione, omogenea sotto gli aspetti floristici e stazionali, le tendenze dinamiche ed eventualmente selvicolturali e gestionali; ciascun tipo contiene nella sua denominazione le principali caratteristiche ecologiche, strutturali e flogistiche particolarmente significative per la sua distinzione.

Per la Regione Piemonte sono stati definiti 93 Tipi forestali. Per l'elenco e la descrizione dei Tipi forestali si rimanda alla pubblicazione:

Camerano P., Gottero F., Terzuolo P., Varese P. – IPLA S.p.A., Tipi forestali del Piemonte, Regione Piemonte – Blu Edizioni, Torino 2008, pp.216.

 

1.1.2.1. Correlazioni fra Habitat forestali d'interesse comunitario e Tipi forestali N30

La Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta “Direttiva Habitat" è stata recepita dall'Italia con il  .8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Alcuni allegati del D.P.R. sono stati successivamente aggiornati dal D.M. 31 luglio 2013 "Modifica degli allegati A, B e D del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13.5.2013, che adegua talune direttive in materia ambientale a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

La Tabella 1 descrive le correlazioni tra i Tipi forestali e gli habitat di interesse comunitario presenti sul territorio piemontese elencati nell'Allegato I (A) del D.M. 31 luglio 2013 del Ministero dell'Ambiente.

L’utilizzo del simbolo * indica gli habitat di interesse prioritario.

La Tabella 2 riporta la denominazione degli habitat (Fonte: Sindaco R., G.P. Mondino, A. Selvaggi, A. Ebone, G. Della Beffa, 2003 “Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte”. Regione Piemonte).

 

TABELLA 1 - CORRISPONDENZA FRA TIPI FORESTALI E HABITAT NATURA 2000 N66

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

TABELLA 2 - HABITAT FORESTALI NATURA 2000 PRESENTI IN PIEMONTE N66

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

1.2. Forme di governo

Il governo è metodo principale di classificazione dei sistemi selvicolturali, basato sul processo di riproduzione adottato ai fini della rinnovazione del bosco.

 

1.2.1. Governo a fustaia

Per fustaia (sinonimo di alto fusto) si intende il bosco costituito da alberi di origine gamica (da seme), naturale o artificiale, nonché i boschi che, indipendentemente dall'origine, presentano prevalenza (almeno 75% della copertura) di piante affrancate, quali i popolamenti cedui in fase di conversione a fustaia a seguito di un taglio di avviamento o per successione spontanea (c.d. fustaie di origine agamica, da polloni, transitorie). Ai fini del presente regolamento sono altresì assimilati alle fustaie i cedui i cui polloni abbiano superato l'età di 40 anni, fatti salvi i cedui di castagno, robinia, “carpino, salice, pioppo e ontano” N8carpino nero, salici e pioppi.

1.2.1.1. Fustaia coetanea

Fustaia costituita da soggetti aventi la stessa classe di età e che presenta una struttura tendenzialmente monoplana su superfici superiori ai 5.000 mq. Stadi di sviluppo:

a) novelleto: fase di affermazione della rinnovazione, comprendente alberi di altezza tra 10 cm e 2 m circa (in funzione della specie), diametro variabile, elevata mortalità naturale.

b) spessina: stadio di sviluppo successivo al novelleto in cui tutti gli alberi hanno la stessa altezza, le chiome iniziano a toccarsi, la competizione intraspecifica e la mortalità naturale sono elevate. L'altezza del soprassuolo è intorno agli 8-10 m.

c) Perticaia: le piante raggiungono il culmine di incremento in altezza, diminuisce la mortalità naturale e all'interno dei gruppi coetanei si ha una distribuzione gaussiana dei volumi; l'origine può essere anche da polloni affrancati o selezionati. Il piano dominante raggiunge i 15-20 m di altezza.

d) fustaia giovane: stadio in cui le piante hanno raggiunto da poco il loro ruolo definitivo, caratterizzato da prevalenza di

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Allegato B - Valore delle piante

(Art. 53)

 

1) Valore delle piante per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1

 

TABELLA 1: VALORE DELLE PIANTE NEI CEDUI E NELLA COMPONENTE A CEDUO DEI BOSCHI A GOVERNO MISTO PER TAGLI ESEGUITI IN VIOLAZIONE ALLE EPOCHE DI INTERVENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 18

 

 N35

Gruppi di specie

Valore (euro/1000 metri quadrati o frazioni)

Faggio

150

Querce e Carpino

120

Castagno

100

Altri cedui

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Allegato C - Elenco specie arboree classificate per tipologia di impiego

(Artt. 12, 13, 36, “42-bis,”N37 43)

 

Legenda:

B: rimboschimento o imboschimento, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio

A: arboricoltura da legno

S: siepi e filari

All. 1 del D.Lgs. 386/03: specie il cui materiale di moltiplicazione deve essere accompagnato da certificato di provenienza o di identità clonale.

 

TABELLA I. SPECIE AUTOCTONE

 

Specie

Impieghi

All. 1 del D.Lgs. 386/03

Nome latino

Nome comune

B

A

S

CONIFERE

 

 

 

 

 

Abies alba

Abete bianco

X

 

 

*

Larix decidua

Larice

X

 

 

*

Picea abies

Abete rosso

X

 

 

*

Pinus cembra

Pino cembro

X

 

 

*

Pinus pinaster

Pino marittimo

X

 

 

*

Pinus sylvestris

Pino silvestre

X

 

 

*

Pinus uncinata

Pino uncinato

X

 

 

*

Taxus boccata

Tasso

X

 

 

*

LATIFOGLIE

 

 

 

 

 

Acer campestre

Acero campestre

X

X

X

*

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Allegato D - Specie forestali autoctone sporadiche

(Art. 42)

 

Specie forestali autoctone sporadiche

• Acer

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Allegato E - Specie esotiche invadenti

(Art. 14, “42 ter,”N3743)

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Allegato F - Requisiti professionali

(Art. 31)

N28

Unità formativa “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (UF3)

Profilo professionale di riferimento: Operatore forestale estratto da www.collegamenti.org

Direttiva: Corsi Riconosciuti

Tipo percorso: Normale

Codice identificativo: ID120004

Ore previste: 40

 

Descrizione del corso di formazione

Il modulo F3 è il corso intermedio per i lavori forestali, rivolto a chi utilizza la motosega in lavori di abbattimento e allestimento e che voglia migliorare le conoscenze dell’uso in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi di piccole e medie dimensioni in condizioni semplici (inferiori a 30 cm di diametro).

Il corso è composto da una parte teorica di 8 ore e da una parte pratica di 32 ore da svolgere in un cantiere forestale adeguato alle attività del modulo.

Per la parte teorica e pratica del corso deve essere garantita la specifica professionalità del personale docente in relazione ai contenuti e la presenza di un tutor con esperienza pratica in ambito forestale.

I docenti della parte pratica del corso devono essere in possesso della qualifica di Istruttore forestale in abbattimento e allestimento o di analoga qualifica.

Per la parte pratica è sempre necessaria la presenza anche di un docente in possesso della qualifica di Istruttore capocorso in ambito forestale ed ambientale o di analoga qualifica.

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Allegato G - Modello di comunicazione semplice

(Art. 4)

N28

La comunicazione semplice deve contenere le seguenti informazioni:

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Allegato H - Modello di comunicazione con relazione tecnica

N27

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Allegato I - Modello di autorizzazione

(Art. 6)

N28

Il progetto d’intervento deve contenere (oltre a quanto stabilito per la comunicazione semplice):

a) Descrizione della stazione e del soprassuolo (a livello di tipo forestale)

b) Descrizione degli obiettivi e delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità di rinnovazione, inquadrate nella dinamica del soprassuolo, con terminologia conforme

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Allegato I-bis - Tipologie e caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale

N67

 

Parte di

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Testo coordinato con modifiche fino al D. P.G.R. 21/02/2013, n. 2/R

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