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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 12/01/2012
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- D.P.C.M. 24/07/2025
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Premessa
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011; Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile; Premesso che: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123; il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa; l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato |
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Art. 1L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile” |
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Art. 2L'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce |
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Art. 3L'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di cont |
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Art. 5Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del p |
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Allegato 1 - Revisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l’intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell’ambito degli scenari medesimi. Secondo quanto stabilito nella «Direttiva per l’attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.
1. Individuazione degli scenari di rischio di protezione civile Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011 (o sue modifiche e integrazioni) si individuano di minima gli scenari di rischio di cui alla tipologia dei rischi di protezione civile art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018. Si riportano di seguito gli scenari di rischio per i quali le organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018 possono svolgere attività a supporto del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le regole di attivazione e conseguenti responsabilità previste. Gli scenari di rischio di protezione civile rappresentano gli effetti che possono verificarsi sull’uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull’ambiente a causa degli eventi di cui alle tipologie di rischio di protezione civile ex art. 16, decreto legislativo 1/2018. Tali scenari si identificano in: 1. rischio sismico, vulcanico, da maremoto, |
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Allegato 2 - Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 “disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”Al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni sull'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile coordinate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché a quelle di rilievo nazionale.
1. Competenze in materia di disciplina dei piani formativi Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 |
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Allegato 3 - Revisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»1. Finalità I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l’attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell’ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.
2. Contenuti Il controllo sanitario previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è costituito dai |
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Allegato 4 - Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti
1. Finalità I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed alla componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai paragrafi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.
2. Contenuti La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Indirizzi relativi alle soglie di esposizione agli agenti di rischio Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 225/1992 e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi. Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% |
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