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26/03/2021

SCIA per muri di recinzione, scale e cancellate e ordine di demolizione

Il TAR Calabria si pronuncia sulle condizioni di legittimità dell'ordine di demolizione di opere per le quali sia stata depositata una SCIA, intimato successivamente al termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo.

Nel caso esaminato dal TAR Calabria-Catanzaro 18/03/2021, n. 595, il Comune aveva disposto un ordine di demolizione ex art. 31, D.P.R. 380/2001 (interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire) delle opere realizzate dal ricorrente - per le quali aveva presentato una SCIA - consistenti nella realizzazione di muri di recinzione, di una scala e nella rimozione di un cancello. L’ordine era stato intimato:
- oltre i trenta giorni successivi al deposito da parte del ricorrente della documentazione integrativa della SCIA;
- senza specificare quali lavori necessitassero di permesso di costruire e quali invece risultassero realizzati in difformità alla segnalazione.

In proposito il TAR ha richiamato l'orientamento secondo il quale è illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di opere assentite con SCIA, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo (v. art. 19, L. 241/1990, commi 3 e 6-bis) senza fare previo ricorso all’adozione di poteri in autotutela, giacché la SCIA, una volta cristallizzatasi, costituisce un titolo edilizio valido ed efficace che può essere rimosso solo alle condizioni previste dall’art. 21-nonies della L. 241/1990 (v. TAR Campania-Salerno, sentenza 01/10/2020, n. 1276).
Ne deriva che, nella fattispecie, il Comune avrebbe dovuto agire nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali dell’autotutela, secondo quanto disposto dal citato art. 19 della L. 241/1990.

Inoltre, poiché nel caso di realizzazione di opere in assenza o in difformità alla SCIA, l’Amministrazione non può ordinare la demolizione ex art. 31, D.P.R. 380/2001, bensì è tenuta a irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del medesimo D.P.R. 380/2001, il Comune avrebbe dovuto specificare dettagliatamente le opere oggetto del provvedimento demolitorio distinguendole da quelle assentibili con SCIA.

Nelle suddette situazioni, in sostanza, l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31 è possibile solo a condizione che:
- prima venga rimossa in autotutela la segnalazione;
- l’ordine contenga l'indicazione esatta delle singole opere da demolire, non potendosi ammettere una considerazione globale di tutti gli interventi se espressamente contemplati dall'amministrazione come sottoposti a titoli edilizi differenti.

Trattandosi di muri di recinzione, scale e cancellate, sarebbe stata inoltre necessaria anche l'indicazione delle ragioni per cui le opere non avrebbero potuto essere assentite con SCIA. Infatti, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal D.P.R. 380/2001, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere considerate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale. Ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulti superata in ragione dell’importanza dimensionale degli interventi posti in essere (v. anche C. Stato 14/06/2018, n. 3661).

Dalla redazione