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D. P.C.M. 23/12/2020, n. 191

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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Premessa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 17;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l’articolo 4, comma 5;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto

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Capo I - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

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Art. 2. - Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione

1. L’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all’elaborazione delle polit

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Art. 3. - Ufficio di Gabinetto

1. L’Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L’Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

2. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari di ruolo nell’area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funz

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Art. 4. - Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Mini

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Art. 5. - Ufficio legislativo

1. L’Ufficio legislativo cura l’attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della qualità del linguaggio normativo, dell’applicabilità delle norme introdotte e dell’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:

a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;

b) cura le risposte agli atti parlamentar

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Art. 6. - Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l’elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l

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Art. 7. - Ufficio stampa

1. L’Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera cura

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Art. 8. - Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e cu

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Art. 9. - Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all’articolo 8, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, è stabilito complessivamente in centoquaranta unità. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di sette unità, collaboratori, esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione, anche estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato nelle materie inerenti le funzioni del Ministero, in quelle concernenti l’informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media n

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Art. 10. - Trattamenti economici

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come di seguito articolato:

a) al Capo di Gabinetto una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento;

b) al Capo dell’Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico e al Capo della Segreteria del Ministro una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marz

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Capo II - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
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Art. 11. - Compiti dell’organismo indipendente di valutazione della performance

1. L’organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall’

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Art. 12. - Struttura dell’organismo indipendente di valutazione della performance

1. La nomina dell’OIV è effettuata con decreto del Ministro, tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzi

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Art. 13. - Struttura tecnica permanente

1. Presso l’OIV, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 2

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Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
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Art. 14. - Modalità di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione e l’OIV costituiscono, ai fini dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilità amministrativa, articolato in due Centri di costo.

2. La gesti

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Art. 15. - Norme finali

1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12 e 13 si pro

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