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Delib. G.R. Liguria 05/02/2021, n. 77

Modifiche e integrazioni dei criteri procedurali per la concessione dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (l.r. 15/89 e ss.mm.ii. art. 23 bis, comma 1 lett. c.).
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative), come modificata dalla legge regionale 26 aprile 2007, n. 17 e, in particolare, l’articolo 23 bis, che prevede la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative in ambito pubblico e privato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 899 del 27 luglio 2007 - come modificata dalle deliberazioni n. 1851 del 22 dicembre 2009, n. 386 del 15 aprile 2011 e n. 860 del 13 luglio 2012 - con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri procedurali per la concessione di tutti i contributi previsti dalla predetta legge regionale e in particolare la parte II di tali criteri (Disposizioni relative ai contributi per l’

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Allegato - Modifiche e integrazioni all’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 899 del 27 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni (criteri procedurali per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 12 giugno 1989 n.15)


Parte II (Disposizioni relative ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)


5. (Soggetti legittimati e requisiti di accesso ai contributi)

5.1 - Possono beneficiare dei contributi i soggetti disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico e/o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40 e ss. mm. e ii.;

c) residenza anagrafica nell’immobile interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero domicilio lavorativo;

d) valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), relativamente al proprio nucleo familiare, non superiore a 30.000,00= euro, fatti salvi successivi aggiornamenti.

5.2 - Nel caso in cui la persona disabile non abbia la residenza nell’immobile su cui intende intervenire, può presentare ugualmente la domanda redigendo una dichiarazione in cui attesta che, non avendo ancora ottenuto la residenza nell’abitazione in cui vengono eseguiti i lavori, si impegna a richiederla non appena gli stessi siano stati eseguiti e comunque non oltre tre mesi a decorrere dalla comunicazione del Comune all’interessato della disponibilità del contributo. L’erogazione del contributo è vincolata alla verifica dell’acquisizione della residenza.

5.3 - Non possono beneficiare del contributo le residenze di tipo collettivo per persone disabili o anziane comunque denominate.

5.4 - I soggetti che hanno percepito contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche nelle ultime tre annualità, non possono beneficiare dei contributi regionali disciplinati dal presente allegato, in relazione allo stesso immobile. La percezione del beneficio si intende riferita alla data del provvedimento con il quale la Regione dispone la liquidazione del contributo, trasferendone il relativo importo al Comune competente.


6. (Interventi ammissibili e non ammissibili a contributo)

6.1 - Sono ammissibili a contributo gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al paragrafo 5;

b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile;

c) in tutte le sedi di aziende non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio;

6.2 - La domanda di contributo è inammissibile:

- se l’edificio nel quale si intendono eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato successivamente alla data dell’11 agosto 1989, fatta salva la presenza del “progetto di adattabilità” redatto ai sensi dell’art. 6 del DM 236/98; la data dell’11 agosto 1989, deve essere riferita all’approvazione del titolo abilitativo da parte del Comune;

- se l’edificio è di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica e l’intervento riguarda l’accessibilità degli alloggi;

- se le opere di eliminazione delle barriere architettoniche sono iniziate anteriormente al 1° giugno dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo presso il Comune;

- per interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova cos

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