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Deliberaz. G.R. Umbria 23/12/2020, n. 1270

Misure di accelerazione e semplificazione in materia di valutazioni ambientali. Istituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR-VA) e approvazione dei criteri per la formazione delle condizioni ambientali.
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Misure di accelerazione e semplificazione in materia di valutazioni ambientali. Istituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR-VA) e approvazione dei criteri per la formazione delle condizioni ambientali.” e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole de

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Documento istruttorio

Oggetto: Misure di accelerazione e semplificazione in materia di valutazioni ambientali. Istituzione della Commissione Tecnica Regionale (CTR-VA) e approvazione dei criteri per la formazione delle condizioni ambientali.


Premesso che:

— in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che ha modificato la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

— il decreto legislativo n. 104/2017, ha modificato in maniera sostanziale il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare la parte seconda inerente la Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti, nonché l’art. 14 comma 4 della L. n. 241/1990 rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla Conferenza di Servizi da svolgersi ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/90, secondo i termini dettati dall’art. 27-bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR) del D.Lgs. n. 152/2006;

— in data 16 luglio 2020 è stato emanato il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che ha previsto nuove ed ulteriori modifiche anche ai procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale.

Considerato che con l’introduzione dell’articolo 7-bis nel D.Lgs. n. 152/2006 è stato stabilito quanto segue:

— comma 7: “…… Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’art. 27-bis” (Provvedimento autorizzatorio unico regionale);

— comma 8: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale… ”;

Atteso che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 art. 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale), comma 1, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, con la sua entrata in vigore ha ulteriormente modificato i tempi e le modalità di svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006) e di Valutazione di Impatto Ambientale - PAUR (art. 27

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Allegato 1 - Modalità di composizione e funzionamento della commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente documento stabilisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali - CTR-VA (nel seguito Commissione) per la formazione del parere ambientale a supporto dell'Autorità competente in materia di VIA.


Art. 2 - Composizione

1. Ai sensi del comma 7, art. 8 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA) è composta da soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, dotati di competenza specifica in ordine alle componenti/fattori ambientali (art. 5, comma 1, lett. c) del D.lgs. 152/2006) potenzialmente interessati dagli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dei progetti.

2. Il Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, sentiti gli altri Direttori regionali, le Direzioni generali della ASL n. 1, della ASL n. 2 e di ARPA Umbria, designa con proprio provvedimento i componenti della Commissione (Esperti ambientali), e i relativi membri supplenti, individuati tra il personale dei Servizi regionali, delle ASL e di ARPA Umbria, come di seguito indicato:

- 1 Rappresentante della ASL n. 1 per il Fattore ambientale Popolazione e Salute umana

Componente: SANITÀ PUBBLICA;

- 1 Rappresentante della ASL n. 2 per il Fattore ambientale Popolazione e Salute umana

Componente: SANITÀ PUBBLICA;

- 1 Rappresentante del Servizio regionale Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica-Venatoria, per il Fattore ambientale Biodiversità, Vegetazione e Fauna

Componente: AREE NATURALI PROTETTE, SISTEMI NATURALISTICI, VEGETAZIONE, BIODIVERSITA', ECOSISTEMI;

- 1 Rappresentante del Servizio regionale Agricoltura Sostenibile, Servizi Fitosanitari, per il Fattore ambientale Beni materiali

Componente: PRODUZIONI AGRICOLE DI QUALITÀ CERTIFICATE E TRADIZIONALI;

- 1 Rappresentante del Servizio regionale Urbanistica, Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa, Tutela del Paesaggio, per il Fattore ambientale Territorio

Componente: u

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Allegato 2 - Criteri generali per la formazione di "condizioni ambientali" su progetti sottoposti a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19, Titolo lII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, più volte modificato e da ultimo integralmente sostituito con l'art. 50 del D.L. 76/2020 (cd "semplificazione") convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, è finalizzato alla decisione di sottoporre o meno l'intervento in esame alla più complessa e onerosa procedura di VIA.

Nella sostanza l'Autorità competente, ove ritenga, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V, che le informazioni contenute nello Studio Preliminare Ambientale non siano sufficienti ad escludere la possibilità che dalla realizzazione del progetto possano derivare ulteriori impatti ambientali significativi e negativi, ha facoltà di assoggettarlo alla procedura di VIA per la quale è necessario che il proponente predisponga un approfondito e più impegnativo Studio di Impatto Ambientale.

La "ratio" della norma è volta a non aggravare inutilmente il procedimento di approvazione dei progetti, e quindi gli oneri a carico del proponente, senza compromettere la tutela dell'ambiente.

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