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Sent. C. Giustizia UE 11/11/2020, n. C-433/19

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Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 24, punto 1 - Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenza speciale in materia contrattuale - Azione giudiziaria di un condomino volta a ottenere la cessazione dell’uso a fini turistici di un’unità immobiliare condominiale da parte di un altro condomino.

1) L’articolo 24, punto 1, del regolamento 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente la destinazione d’uso dell’unità immobiliare condominiale di sua proprietà, come prevista dal contratto condominiale, senza il consenso degli altri condomini, dev’essere considerata un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, purché tale destinazione sia opponibile non soltanto agli altri condomini, bensì anche erga omnes, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d’uso di un’unità immobiliare condominiale prevista da un contratto condominiale non sia opponibile erga omnes, un’azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, dev’essere considerata un’azione «in materia contrattuale», ai sensi della suddetta disposizione. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui detto bene è situato.

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