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01/12/2020

Detrazioni per acquisto di case antisismiche: chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Con riferimento al c.d. Sismabonus acquisti, l'Agenzia delle entrate ha confermato l'applicabilità della detrazione anche per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che abbiano determinato un aumento volumetrico, nonché ribadito che l'atto di acquisto della casa antisismica deve essere stipulato entro il 31/12/2021.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 558, del 23/11/2020 ha fornito diversi chiarimenti in merito alle detrazioni spettanti agli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (c.d. Sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies delll'art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63).

L'atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31/12/2021
In proposito, l'Agenzia delle entrate ha:
- richiamato i chiarimenti forniti con la Circ. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 24/E, nella quale è stato precisato che, per effetto di quanto disposto dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), la detrazione prevista dal comma 1-septies, dell'art. 16, del D.L. 63/2013 è elevata al 110% delle spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
- ricordato che il comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013 rimanda al comma 1-quater, che a sua volta richiama il comma 1-bis del medesimo art. 16, il quale si riferisce alle spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021;  
- confermato che, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della suddetta detrazione, così come integrata dagli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2019, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31/12/2021.

La detrazione si applica anche in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico
L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che la disposizione normativa di cui al comma 1-septies, dell'art. 16 del D.L. 63/2013, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente", ha ribadito che la disposizione, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Le pertinenze non beneficiano di un limite di spesa autonomo 
Con riferimento alla detrazione relativa alla realizzazione di un box auto, è stato rilevato che, nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l'articolo 16-bis del D. P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 63/2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico ivi indicati, una nuova categoria di opere agevolabili.
Pertanto, in analogia con quanto precisato con riferimento alla detrazione di cui al comma 3 dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, anche la detrazione del Sismabonus acquisti deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96.000, euro sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

Fruibilità del Bonus mobili
Con riferimento alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ finalizzati all'arredo dell'immobile (c.d. "Bonus mobili"), disciplinata dall'art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al citato art. 16-bis del TUIR e che per accedere al bonus mobili è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia).
Pertanto gli interventi effettuati dall'impresa di costruzione rientrano tra quelli agevolabili ai fini del bonus mobili.

Dalla redazione