Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Licenza di agibilità semplificata per gli spettacoli con massimo 1.000 partecipanti
LA LICENZA DI AGIBILITÀ PER I PUBBLICI SPETTACOLI - Per l’apertura di teatri, cinema o locali di pubblico spettacolo in genere, e comunque per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto, di pubblici spettacoli o trattenimenti anche temporanei, gli artt. 68-69 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto “TULPS”) prevedono il rilascio di un’apposita licenza da parte della locale autorità di pubblica sicurezza (cosiddetta “licenza di agibilità”).
Detta licenza è da rilasciarsi - ai sensi del successivo art. 80 del R.D. 773/1931 - a seguito delle verifiche svolte da una Commissione di vigilanza circa la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. All’esito delle suddette verifiche, la Commissione di vigilanza rilascerà apposito “parere” (cosiddetto “parere di agibilità”), che costituisce, come accennato, presupposto indispensabile per la licenza.
Si rinvia per approfondimenti a La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
L’AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA - L’art. 38-bis del D.L. 76/2020 (convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120), ha disposto che - fatta eccezione per i casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. 645/1940 (controlli delle Commissioni provinciali e del Prefetto) - per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, in via sperimentale fino al 31/12/2021 è possibile la presentazione da parte dell'interessato al SUAP della SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo.
La SCIA deve essere corredata dalle previste dichiarazioni nonché da una relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
Come previsto dall’art. 19 della L. 241/1990, l’attività oggetto della SCIA può iniziare dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Dalla redazione
OPERE PUBBLICHE E VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO: DAL CODICE APPALTI AL DPCM 14/02/22
GARA TELEMATICA E AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI
APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI - Progettazione, procedure di gara, esecuzione del contratto; MEPA e CONSIP
LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE E LA COMMERCIABILITA’ DEGLI IMMOBILI
ABUSI EDILIZI - SANATORIE, REGOLARIZZAZIONE E TOLLERANZE

L’asseverazione di congruità delle spese per i bonus fiscali edilizi

I procedimenti e i titoli abilitativi edilizi

Impianti di climatizzazione e protezione dai contagi

CILA Superbonus
