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Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: deroghe temporanee e modifiche in materia di contratti sotto soglia
Deroghe fino al 31/12/2021
L'art. 1 del D.L. 76/2020 interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.
In particolare, l'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, si applicano le procedure di affidamento di seguito specificate qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31/12/2021.
In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene:
- entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento,
- aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando;
Vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento (RUP) per danno erariale:
- il mancato rispetto dei termini previsti
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto
- e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso.
Qualora tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
L’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le seguenti modalità (si veda anche la tabella sotto riportata):
a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
- 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro
- 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro
- 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016.
SERVIZI E FORNITURE | IMPORTO DEL CONTRATTO | |
< 75.000 Euro | ≥ 75.000 < soglia comunitaria | |
Affidamento diretto | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori |
LAVORI | IMPORTO DEL CONTRATTO | |||
< 150.000 Euro | ≥ 150.000 < 350.000 | ≥ 350.000 < 1.000.000 | ≥ 1.000.000 < soglia comunitaria | |
Affidamento diretto | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori | Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 15 operatori |
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; resta fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del D. Leg.vo 50/2016 (relativo all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).
Per le modalità di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.
Modifiche
È stato modificato l’art. 36, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 con riferimento ai contratti sotto soglia; esso stabiliva, tra l'altro, che le stazioni appaltanti potevano applicare le disposizioni dell’art. 50 del D. Leg.vo 50/2016 e quindi inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale - con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera - specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. Con la modifica si è trasformata tale facoltà in obbligo.
È stato inoltre modificato l'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
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