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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 12/08/2020, n. 8
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e contenuti della legge1. Questa legge sostiene, attraverso la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in maniera sinergica |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questa legge s'intende per: a) "promozione territoriale": insieme delle attività volte a far conoscere al mercato il territorio trentino nella sua dimensione generale, i suoi valori, le sue proposte e le sue attività in tutti i settori; tale attività non comprende la fase di costruzione delle proposte e delle attività del territorio; |
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CAPO II - Disposizioni in materia di promozione territoriale |
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Art. 3 - La promozione territoriale del Trentino1. La Provincia riconosce il valore primario della promozione territoriale per lo sviluppo del suo territorio. La promozione territoriale avviene in particolare mediante l'identificazione dei valori identitari del Trenti |
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CAPO III - Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico |
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Art. 4 - Finalità1. Questo capo disciplina le funzioni, l'organizzazione e le risorse finalizzate al sistema del marketing turistico del Trentino, per favorire la quali |
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Art. 5 - L'articolazione del sistema di marketing turistico Trentino1. Il Trentino è considerato un territorio interamente a valenza turistica. Per consentire un'attività di marketing efficace, il sistema del marketing turistico del Trentino è strutturato su più funzioni tra loro integrate, svolte da: a) aziende per il turismo (APT), responsabili della qualità dell'esperienza turistica e dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista, nei rispettivi ambiti territoriali; |
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Art. 6 - Programmazione e coordinamento delle attività1. Il sistema di marketing turistico del Trentino orienta le proprie attività secondo il metodo della programmazione in una logica di coerenza interna |
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Art. 7 - Attività delle APT1. Le attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle APT che tengono conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito. 2. Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività d'interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato: a) attività primarie: 1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica; 2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi |
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Art. 8 - Attività delle agenzie territoriali d'area1. Lo sviluppo del prodotto turistico interambito è svolto nell'area territoriale di competenza dalle agenzie territoriali d'area, anche con riferimento a singoli ambiti territoriali. N17 2. Le agenzie svolgono le seguenti attività, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato: a) analisi delle potenzialità dell'area di rife |
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Art. 9 - Attività della società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino1. La società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino svolge le attività di promozione territoriale e le seguenti attività di marketing turistico: a) favorire lo sviluppo di alleanze strategiche e operative tra i diversi settori, anche non economici, al fine di valorizzare il territorio come destinazione turistica e migliorare le proposte turistiche, anche attraverso il coordinamento delle progettualità delle attività d'ambito e di area; b) favorire progetti di sviluppo turistico e promozione territoriale con enti di promozione turistica |
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Art. 10 - Ruolo della Provincia autonoma di Trento1. La Provincia assume nel settore turistico un ruolo di orientamento strategico e di definizione delle priorità di sviluppo del territorio provinciale, anche al fine d |
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Art. 11 - Formazione, sviluppo e supporto specialistico in materia di turismo1. Per assicurare omogeneità e standard qualitativi elevati nell'organizzazione turistica del Trentino la Provincia, sentiti i soggetti fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di promozione territoriale e marketing |
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CAPO IV - Sistema del marketing turistico |
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Art. 12 - Coinvolgimento delle APT1. La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi: a) possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria; b) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettivit |
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Art. 13 - Agenzie territoriali d'area1. Per svolgere le attività individuate dall'articolo 8 in modo efficace e tale da garantire il coinvolgimento dei territori, le agenzie territoriali d'area sono costituite secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera b), nel numero massimo corrispondente a quello delle aree territoriali, come stabilito dall'articolo 5, comma |
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Art. 14 - Società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino1. Per lo svolgimento della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di una società controllata in-house. 2. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una |
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CAPO V - Risorse |
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Art. 15 - Imposta provinciale di soggiorno.1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza locale), è stabilita l'imposta di soggiorno nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento. 2. Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno come soggetti passivi dell'imposta coloro che alloggiano nelle seguenti tipologie di strutture situate nel territorio provinciale: a) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale; b) alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002; |
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Art. 16 - Finanziamento del sistema di marketing turistico1. La Giunta provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, ripartisce il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno con le seguenti modalità: a) alla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino, che lo destina alle agenzie territoriali d'area nella misura definita dalla Giunta provinciale, pari almeno al 5 per cento dell'imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area, differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d'area e anche con riferimento a singoli ambiti territoriali. Essa può essere destinata dalla Giunta provinciale direttamente alla società Trentino sviluppo s.p.a., se coinvolta nella realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f); |
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CAPO VI - Strumenti di sistema |
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Art. 17 - Associazioni pro loco1. La Provincia sostiene le associazioni pro loco in quanto soggetti che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e d |
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Art. 18 - Elenco e finanziamento delle associazioni pro loco1. Per i fini dell'articolo 17, comma 1, le associazioni pro loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo se svolgono le seguenti attività: a) valorizzazione delle risorse natur |
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Art. 19 - Federazione trentina delle associazioni pro loco1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco svolto dalla federazione trentina d |
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Art. 20 - Strada del gusto Trentino1. La strada del gusto trentino, di seguito strada, è costituita da percorsi che si sviluppano entro territori ad alta vocazione agricolo-rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche e tradizionali, da produzioni artigianali, da cantine, da agriturismi e da aziende agricole, da laboratori e da altre strutture produttive individuali o associate, aperte al pubblico, nonché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica rurale integrata. 2. La Provincia riconosce le iniziative realizzate dalla strada quali attività di interesse generale per la valorizzazione dei luoghi delle produzioni agricole ed enogastronomiche, anche attraverso la fruizione in forma di offerta turistica de |
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Art. 21 - Strumenti a supporto dell'analisi del fenomeno turistico1. Al fine di migliorare i processi decisionali e sviluppare l'attività di analisi mirata ad approfondire specifiche tematiche funzionali alla conoscenza del fenomeno turistico, la struttura provinciale competente in materia di |
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Art. 22 - Forme di collaborazione e concertazione1. Al fine di promuovere e di favorire la concertazione con i principali attori del turismo trentino, la Provincia, in relazione all'importanza strategica delle attività finalizzate al marketing turistico del Trentino, alla qualificazione dell'offerta turistica e in generale alle finalità di questa legge, promuove sistemat |
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CAPO VII - Disposizioni finali |
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Art. 23 - Regolamento di esecuzione1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è adottato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consi |
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Art. 24 - Disposizioni finali1. Fatti salvi gli articoli di questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. |
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Art. 25 - Abrogazioni e disposizioni di coordinamento1. Dal 1° gennaio 2021 è abrogata la legge provinciale sulla promozione turistica 2002, ad esclusione degli articoli 2-ter, 7, 9, 11, 13 e 13-bis, e le sue seguenti modificazioni: a) articolo 19, ad esclusione dei commi 4 e 6, della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3; |
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Art. 26 - Disposizioni transitorie1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il finanziamento provinciale delle attività previste dall'articolo 7, comma 2, riferite agli ambiti territoriali individuati da questa legge, è attribuito alle aziende per il turismo esistenti ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, se si sono dotate dei requisiti previsti dall'articolo 12 della presente legge. Se l'ambito territoriale non coincide con quello preesistente il finanziamento è attribuito all'azienda per il turismo esistente o nata dalla fusione tra le aziende per il turismo esistenti che, con riferimento alle porzioni di ambiti preesistenti ricadenti nel nuovo ambito, ha registrato il maggior numero di presenze nell'ultimo triennio antecedente la data di entrata in vigore di questa legge. Le necessarie disposizioni attuative, anche di prima applicazione, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, che può p |
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Art. 27 - Disposizioni transitorie per il finanziamento delle APT a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-191. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 16 è sospesa per l'anno 2021. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, c |
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Art. 27-bis - Misure per la promozione dell'innovazione territoriale a seguito della pandemia da COVID-19 |
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Art. 28 - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione degli articoli 11, comma 1, 14, 15, comma 7, 16, commi 1 e 3, 18, 19 e 21, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilan |
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CAPO VIII - Disposizioni in materia di contratti pubblici |
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Art. 29 - Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto da quest'articolo". 2. Nel comma 1-bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "del decreto-legge n. 76 del 2020" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto da quest'articolo". 3. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato. 4. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, le parole: "Si applicano i commi 5, 6, 6-bis e 8 dell'articolo 2." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano i commi 5, 6 e 6-bis dell'articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso |
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Allegato - Tabella A Ambiti territoriali (articolo 5)L'organizzazione territoriale delle APT è individuata nella seguente tabella
1. Ambito Val di Fassa
2. Ambito Val di Fiemme e Val di Cembra N11
3. Ambito San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
4. Ambito Val di Sole e Val di Non
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