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03/09/2020

Fondo demolizione opere abusive: criteri di utilizzazione e assegnazione ai comuni

Il MIT ha adottato il decreto per la definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione di opere abusive.

L'art. 1, comma 26, della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Con Decreto del del MIT del 23/06/2020, pubblicato nella G.U. del 19/08/2020, n. 206, sono state disciplinate le modalità per l’erogazione ai comuni delle risorse del Fondo per la demolizione delle opere abusive.

Possono presentare la domanda di concessione del contributo i comuni nel cui territorio ricadono l’opera o l’immobile realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico edilizia).
Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie.

Le risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:
- aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
- aree a rischio idrogeologico;
- aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018;
- aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42;
- aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.

Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i comuni già dispongano.

Con comunicato del 25/08/2020, il MIT ha informato che il fac-simile del modulo e le relative istruzioni per la compilazione delle istanze di contributo saranno reperibili, non appena disponibili, su apposita pagina web nel sito del MIT, in cui sarà anche comunicata la data di avvio della presentazione telematica delle istanze.

 

Dalla redazione