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28/08/2020

Opere abusive in zone vincolate: condizioni per l’applicabilità del condono edilizio

Il Consiglio di Stato ribadisce le condizioni per l'applicabilità del c.d. terzo condono edilizio (D.L. 269/2003) alle opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.

Nella fattispecie i ricorrenti contestavano il diniego di condono edilizio ex art. 32, D.L. 269/2003 richiesto con riguardo alle opere di restauro e di risanamento conservativo realizzate in vani interni di un edificio preesistente nell’ambito della medesima categoria funzionale. Tuttavia, dal provvedimento impugnato risultava che, per effetto dei lavori realizzati nel corso degli anni successivi all’imposizione del vincolo paesaggistico e idrogeologico (avvenuta negli anni ’30), era stata realizzata una porzione di fabbricato autonomo rispetto al principale con sopraelevazione e conseguente aumento di volumetria.

In proposito il Consiglio di Stato, con la sentenza 05/08/2020, n. 4933 ha ribadito che, ai sensi dell’art. 32, D.L. 269/2003, comma 27, lett. d), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

A ciò deve aggiungersi che non possono essere comunque sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque d’inedificabilità, anche relativa.

Di conseguenza il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso ritenendo non sanabili gli interventi effettuati in quanto:
- all’esito dei lavori realizzati ed oggetto di richiesta di condono, il corpo di fabbrica risultava composto da un ulteriore piano (non menzionato nel rogito notarile) con evidente aumento di volumetria;
- le opere da condonare non erano preesistenti all’imposizione del vincolo paesaggistico.

Dalla redazione