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13/07/2020

Superbonus 110%: massimali di costo e requisiti energetici (decreto Mise)

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) accelera sulla definizione del decreto contenente i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni dell’Ecobonus, del Bonus facciate nonché del Superbonus al 110%, e i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Se ne propone in allegato il testo provvisorio.

L’emanazione del provvedimento in discorso è prevista dal comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013 (comma introdotto dalla L. 27/12/2017, n. 205 - Legge di bilancio 2018). La bozza del provvedimento era ferma da tempo, ma ora l’iter sembra debba accelerare e venire a compimento in tempi rapidi, data la volontà da un lato di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall’altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni.

Il provvedimento definisce in particolare:
- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)), del Bonus facciate (vedi Agevolazioni recupero o restauro della facciata esterna (c.d. bonus facciate), Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione e Bonus facciate, casi dubbi: individuazione zona urbanistica, intervento di isolamento a cappotto) e del Superbonus al 110%;
- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Quanto in particolare ai massimali di costo, la bozza di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione
da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dci seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
b) in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche (vedi Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici negli appalti pubblici).
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Dalla redazione