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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 01/02/2012, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/07/2024, n. 11
- L.R. 13/12/2022, n. 28
- L.R. 30/09/2020, n. 20
- L.R. 21/05/2020, n. 11
- L.R. 04/12/2018, n. 17
- L.R. 12/12/2017, n. 36
- L.R. 26/05/2016, n. 14
- L.R. 08/07/2015, n. 20
- L.R. 08/07/2014, n. 19
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto della legge di riordino)1. La presente legge dispone il riordino della disciplina legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, diritto d |
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Art. 2 - (Uso della telematica)1. La Regione promuove l’utilizzo di sistemi informatici per l’acquisizione diretta delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 2. Al fine di rendere effettivo il diritto di informazione, anche finalizzato all’accesso agli atti, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, favoriscono l’utilizzo del sistema informativo regionale, in relazione ai documenti in |
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PARTE II - DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO D’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
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TITOLO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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CAPO I - Principi |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione e principi dell’azione amministrativa)1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano: a) alla Regione; b) agli enti del sistema regionale di cui all’articolo 48 dello Statuto, costituito dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 |
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Art. 4 - (Dovere di adozione del provvedimento)1. Il dovere di adottare il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, di cui all’articolo 5, salvi |
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Art. 5 - (Termini per provvedere)1. Ove non sia già stabilito per legge o regolamento, il termine per la conclusione di ciascuna tipologia di procedimento di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, è stabilito con uno o più atti amministrativi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale. In assenza di disposizioni, si applica il termine di cui all’ |
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Art. 6 - (Sospensione e interruzione dei termini per provvedere)1. I termini di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, della l. 241/1990: a) sono sospesi quando le strutture procedono ad acquisire atti e documenti in possesso di privati o di altre pubbliche amministrazioni; |
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Art. 7 - (Motivazione)1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ch |
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Art. 8 - (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)1. Ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessi |
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CAPO II - Responsabilità del procedimento |
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Art. 9 - (Responsabile del procedimento)1. Per i procedimenti per i quali la struttura organizzativa responsabile non è stata individuata da leggi o regolamenti, la responsabilità dell’istruttoria spetta alla struttura competente, ai sensi dell’ordinamento interno, ad adottare l’atto conclusivo ovvero a proporne l’adozione all’organo cui spetta l’atto conclusivo del procedimento. 2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura organizzativa di cui al comma 1. Il prese |
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CAPO III - Partecipazione al procedimento |
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Art. 10 - (Facoltà di intervento nel procedimento)1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi collettivi istituzionalmente prep |
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Art. 11 - (Modalità di partecipazione al procedimento)1. I soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione o notizia dell’avvio del procedimento e i soggetti intervenuti ai sensi dell’articolo 10 possono chiedere di essere ascoltati dall’autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione, fatti salvi i diritti dei partecipanti a |
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Art. 12 - (Audizioni pubbliche)1. Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale può essere disposta l’audizione dei soggetti interessati. |
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CAPO IV - Semplificazione del procedimento |
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Art. 13 - (Conferenza di servizi)1. La conferenza di servizi, strumento di accelerazione e semplificazione dell’attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e dalla legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo). La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente nel rispetto degli esiti della stessa conferenza, costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e, fatto salvo quanto previsto al comma 1 quater del presente articolo e all’articolo 14-bis, comma 5, terzo periodo, della legge 241/1990, produce gli effetti di cui all’articolo 14 quater, comma 1, della stessa legge 241/1990. N7 1-bis. Il rappresentante unico della Regione, di cui all’articolo 14-ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall’oggetto della conferenza di servizi, sulla base di modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, |
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Art. 14 - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. La Giunta regionale può, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individuare con regolamento i procedimenti amministrativi, |
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Art. 14-bis - (Iscrizione ad albi, registri, elenchi)1. Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ad albi, registri ed elenchi comunque denominati, non istituiti o dis |
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TITOLO II - DIRITTO D’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
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Art. 15 - (Titolari del diritto di accesso)1. Il diritto di accesso ai documenti nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, è riconosciuto e si esercita sec |
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Art. 16 - (Livelli ulteriori di tutela del diritto di accesso)1. Sono garantiti i seguenti livelli di tutela del diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla l. 241/1990: |
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Art. 17 - (Modalità di esercizio del diritto d’accesso)1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la legge l. 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative poste a garanzia del diritto di accesso e a tutela della riservatezza dei dati personali. |
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TITOLO III - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI |
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Art. 20 - (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati. 2. Il BURL è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti, in conformità con il d.lgs. 82/2005 e con l’articolo 32 della legge 18 gi |
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Art. 21 - (Formule di promulgazione ed emanazione di leggi e regolamenti regionali)1. In attuazione dell’articolo 37, comma 1, dello Statuto, i testi di legge sono promulgati con la formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale”. |
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Art. 22 - (Uffici per le relazioni con il pubblico)1. Agli uffici per le relazioni con il pubblico sono demandati i seguenti compiti: a) contribuire all’effettivo esercizio dei diritti di partecipazione all’attività amminis |
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Art. 23 - (Pubblicizzazione delle leggi regionali)1. Per le leggi di particolare rilievo e che comportano significative innovazioni rispetto all’ordinamento previgente possono esse |
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PARTE III - POTERE SOSTITUTIVO, ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO. SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE |
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Art. 24 - (Potere sostitutivo della Regione)1. In attuazione dell’articolo 4, comma 4, dello Statuto, la Regione, con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali rientranti nelle materie di propria competenza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere |
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Art. 25 - (Attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)1. La Regione, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, promuove: a) l’adozione di piani per l’ |
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Art. 26 - (Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie)1. La Regione applica le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), |
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Art. 27 - (Organi ed agenti accertatori)1. Ciascuno degli enti di cui all’articolo 26 individua, secondo i principi del proprio ordinamento, l’organo o il responsabile |
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Art. 28 - (Contenuto del processo verbale di accertamento)1. Ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 13 della l. 689/1981, deve essere redatto processo verbale d’accertamento, che deve contenere: a) l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; |
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Art. 29 - (Procedura di prelevamento dei campioni)1. Nei casi previsti dall’articolo 15 della l. 689/1981, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto dell’analisi, uno viene consegnato all� |
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Art. 30 - (Sequestro e confisca)1. Nelle ipotesi di sequestro di cui all’articolo 13 della l. 689/1981, il soggetto accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), i) e j), nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica il comma 3 del medesimo articolo 28. |
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PARTE IV - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOMBARDA |
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Art. 31 - (Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi)1. In attuazione dell’articolo 46, comma 3, dello Statuto, la Regione realizza interventi diretti a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi. 2. La Giunta regionale, previa intesa con ANCI Lombardia e UPL e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali sulle modalità generali di definizione e attuazione delle iniziative di cui al presente comma: a) adotta iniziative volte a garantire sul territorio regionale l’omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all’indicazione della normativa applicabile e degli adempimenti procedurali e alla standardizzazione della modulistica da utilizzare nel territorio lombardo; |
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Art. 32 - (Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione)1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, informano i rapporti con i cittadini, le imprese e gli altri utenti ai principi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici e gli adempimenti non obbligatori in forza di legge, regolamento ovvero in forza di provvedimenti amministrativi a carattere generale. 2. La Regione monitora periodicamente, anche con il coinvolgimento di cittadini, imprese e altri utenti, l’effettiva riduzione degli oneri e adempimenti previsti nelle procedure vigenti, promuovendone, nel caso, l’ulteriore riduzione o anche eliminazione. 2.1. La Giunta regionale individua specifiche modalità per l'analisi preventiva dei costi e benefici dei bandi regionali, anche |
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Art. 33 - (Trasparenza sugli oneri amministrativi)1. I provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la |
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Art. 34 - (Compensazione degli oneri amministrativi)1. Nei provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonc |
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Art. 35 - (Autocertificazione)1. Alla domanda per avviare il pr |
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Art. 36 - (Informazione sui servizi)1. I rapporti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, e gli utenti sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza e di collaborazione. |
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Art. 36-bis - (Obblighi di trasparenza da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge n. 124/2017) |
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PARTE V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - (Disposizioni transitorie e finali in tema di procedimento amministrativo e accesso agli atti)1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) in quanto co |
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Art. 39 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non previsto dalla Parte II della presente legge in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai do |
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Art. 40 - Omissis
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Art. 41 - (Leggi e disposizioni legislative abrogate)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali con i relativi allegati: a) l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione); b) l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004); c) l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di pr |
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