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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sospensione adempimenti fiscali: chi non registra l’atto può sospendere anche l’imposta
Il comma 1 dell’art. 62 del D.L. 18/2020 sospende per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza nel periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 31/05/2020.
Ai sensi dell’art. 62 del D.L. 18/2020, comma 6, questi adempimenti (ad esempio la dichiarazione IVA) possono essere effettuati entro il 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.
Vedi Scadenzario fiscale termini rinviati o sospesi per l’emergenza Coronavirus .
Al riguardo, la Circolare Agenzia entrate 03/04/2020, n. 8/E, ha chiarito che la predetta disposizione assume portata generale, e che pertanto:
- tra gli adempimenti tributari sospesi rientra anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’art. 5 del D.P.R. 131/1986 (punto 1.12 della Circolare);
- al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche; (punto 1.12 della Circolare)
- dato che in base all’art. 16 del D.P.R. 131/1986, la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili, non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta (punto 1.21 della Circolare).