Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 05/10/2010, n. 207
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49
- D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192
- D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, n. 263
- L. 07/07/2016, n. 122
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- D.L. 28/03/2014, n. 47 (L. 23/05/2014, n. 80)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D.P.R. 30/10/2013
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.P.R. 15/11/2012, n. 236
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012 n. 221)
- D.L. 06/06/2012, n. 73 (L. 23/07/2012, n. 119)
- D.L. 07/05/2012, n. 52 (L. 06/07/2012, n. 94)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106) (“decreto sviluppo”)
- Errata corrige in G.U. 29/12/2010, n. 303
- Errata corrige in G.U. 15/12/2010, n. 292
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato; Visto l’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi; Visto l’articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007; Acquisito il parere dell |
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PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI |
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TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI |
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Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell’ar |
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Art. 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttiviAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del |
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Art. 3 - Definizioni (art. 2, D.P.R. n. 554/1999 e art. 2, D.P.R. n. 34/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice; c) consorziato esecutore: l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei lavori; d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad essi assimilabili; e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno; g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio; h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio; i) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all’articolo 107, comma 2; l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai se |
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TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA |
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Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore (art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 6 - Documento unico di regolarità contributivaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, i |
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TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 7 - Sito informatico presso l’OsservatorioAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L |
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Art. 8 - Casellario informatico (art. 27, D.P.R. n. 34/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del codice è articolato in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni. 2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati: a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza; c) categorie ed importi della qualificazione conseguita; d) data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione; e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione; f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita; g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve; h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita; i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti; |
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PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI |
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TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE |
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Capo I – Organi del procedimento |
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Art. 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dall’adozione della Determinazione ANAC del 26/10/2016, n. 1096, recante le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», come previsto dal combinato disposto dell’art. 31, comma 5 e dell’art. 216, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016. 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzio |
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Art. 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dall’adozione della Determinazione ANAC del 26/10/2016, n. 1096, recante le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», come previsto dal combinato disposto dell’art. 31, comma 5 e dell’art. 216, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016. 1. Il responsabile del procedimento fra l’altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica; c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto; d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico; |
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Capo II - Programmazione dei lavori |
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Art. 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori (art. 11, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorre |
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Art. 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Le |
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Art. 13 - Programma triennale ed elenchi annuali (art. 13 e 14, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. In conformit |
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TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO |
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Capo I – Progettazione |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 14 - Studio di fattibilità1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente: a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice; d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tute |
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Art. 15 – Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (artt. 15 e 16, D.P.R. n. 554/1999)1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 2. Il progetto è redatto, “salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e” N15 salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. 3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità. 4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o |
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Art. 16 - Quadri economici (art. 17, D.P.R. n. 554/1999)1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; |
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Sezione II - Progetto preliminare |
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Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, D.P.R. n. 554/1999)1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; |
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Art. 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, D.P.R. n. 554/1999)1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti: a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame; b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale; c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. Nel dettaglio: a) scelta delle alternative: |
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Art. 19 - Relazione tecnica (art. 20, D.P.R. n. 554/1999)1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica: a) geologia; |
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Art. 20 - Studio di prefattibilità ambientale (art. 21, D.P.R. n. 554/1999)1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende: a) la verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari parer |
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Art. 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare (art. 22, D.P.R. n. 554/1999)1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice: a) per opere e lavori puntuali: 1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; 2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate; 3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione: — carta e sezioni geologiche; — sezioni e profili geotecnici; — carta archeologica; |
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Art. 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, D.P.R. n. 554/1999)1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall’Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. 2. Il quadro economico, a |
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Art. 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare (art. 24, D.P.R. n. 554/1999)1. Il capitolato speciale prestazionale contiene: a) l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisit |
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Sezione III - Progetto definitivo |
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Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, D.P.R. n. 554/1999)1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: |
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Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo (art. 26, D.P.R. n. 554/1999)1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. 2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento: a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, |
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Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, D.P.R. n. 554/1999)1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo: a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica; b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono g |
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Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale (art. 29, D.P.R. n. 554/1999)1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei r |
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Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo (art. 30, D.P.R. n. 554/1999)1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da: a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dell’area interessata all’intervento; b) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze; c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo; d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; |
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Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, D.P.R. n. 554/1999)1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con |
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Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32, D.P.R. n. 554/1999)1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specific |
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Art. 31 - Piano particellare di esproprio (art. 33, D.P.R. n. 554/1999) |
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Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo (art. 34, D.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi: a) applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; |
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Sezione IV - Progetto esecutivo |
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Art. 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, D.P.R. n. 554/1999)1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità am |
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Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo (art. 36, D.P.R. n. 554/1999)1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’a |
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Art. 35 - Relazioni specialistiche (art. 37, D.P.R. n. 554/1999)1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventu |
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Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 38, D.P.R. n. 554/1999)1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento: a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; |
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Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39, D.P.R. n. 554/1999)1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. 4. La progettazio |
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Art. 38 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 40, D.P.R. n. 554/1999)1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione. 3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative del bene, ed in part |
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Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 41, D.P.R. n. 554/1999)1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescriz |
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Art. 40 – Cronoprogramma (art. 42, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 554/1999)1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianif |
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Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari (art. 43, D.P.R. n. 554/1999)1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei p |
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Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, D.P.R. n. 554/1999)1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all’articolo 41. 2. Il computo metrico estimativo viene redatto |
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Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto (artt. 45 e 42, comma 4, D.P.R. n. 554/1999)1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione e penali; b) programma di esecuzione dei lavori; c) sospensioni o riprese dei lavori; d) oneri a carico dell’esecutore; e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; f) liquidazione dei corrispettivi; g) controlli; |
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Capo II – Verifica del progetto (artt. 46, 47 48 e 49, D.P.R. n. 554/1999) |
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Art. 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progettoAi |
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Art. 45 - Finalità della verificaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata a |
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Art. 46 - AccreditamentoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D |
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Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltanteAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono: |
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Art. 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltanteAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo “pari o” N11 superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da |
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Art. 49 - Disposizioni generali riguardanti l’attività di verificaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verific |
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Art. 50 - Requisiti per la partecipazione alle gareAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi: a) fattura |
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Art. 52 - Criteri generali della verificaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; intendendosi per: a) affidabilità: |
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Art. 53 - Verifica della documentazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione. 2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve: a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; b) per le relazioni di calcolo: 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; |
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Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verificaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contes |
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Art. 55 - ValidazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il pres |
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Art. 56 - ResponsabilitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 57 - GaranzieAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 58 - Conferenza dei servizi (art. 9, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. |
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TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori (art. 1, D.P.R. n. 34/2000)1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 40 del codice. |
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Art. 61 - Categorie e classifiche (art. 3, D.P.R. n. 34/2000)1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. 2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per un |
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Art. 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del |
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Art. 63 - Sistema di qualità aziendale (art. 4, D.P.R. n. 34/2000)1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. |
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Capo II - Autorizzazione degli organismi di attestazione |
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Art. 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000)1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione» N50. 2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo l |
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Art. 65 - Controlli sulle SOA (art. 7, commi 6 e 8, D.P.R. n. 34/2000)1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell’ |
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Art. 66 - Partecipazioni azionarie (art. 8, D.P.R. n. 34/2000)1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 “, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,” N11 e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA. 2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavo |
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Art. 67 - Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, D.P.R. n. 34/2000)1. L’organico minimo delle SOA è costituito: a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità diret |
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Art. 68 - Rilascio della autorizzazione (art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 D.P.R. n. 34/2000)1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell’Autorità. 2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti: a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale; |
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Art. 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, D.P.R. n. 34/2000)1. L’Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l� |
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Art. 70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe (art. 12, D.P.R. n. 34/2000)1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice; b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento; |
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Art. 71 - Vigilanza dell’Autorità (artt. 14 e 16 D.P.R. n. 34/2000)1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA: a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa; |
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Art. 72 - Coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione |
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Art. 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, D.P.R. n. 34/2000)1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di: a) mancata risposta alle richieste dell’Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall’Autorità stessa; b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti; c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo; d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all’articolo 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice. 2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di: a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione; |
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Art. 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822. 2. Trascorsi ulteriori sessanta gi |
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Art. 75 - Attività delle SOA1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l’attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesi |
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Capo III – Requisiti per la qualificazione |
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Art. 76 - Domanda di qualificazione (art. 15, D.P.R. n. 34/2000)1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice. 2. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste. 3. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso dirett |
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Art. 77 - Verifica triennale (art. 15-bis, D.P.R. n. 34/2000)1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. 2. Nel caso in cui l’Autorità abbia disposto nei confronti di una SOA l |
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Art. 78 - Requisiti d’ordine generale (art. 17, D.P.R. n. 34/2000)1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del codice. 2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fr |
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Art. 79 - Requisiti di ordine speciale (art. 18, D.P.R. n. 34/2000)1. I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacità economica e finanziaria; b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) adeguato organico medio annuo. 2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata: a) da idonee referenze bancarie; b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo. 3. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito. 4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci. 5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata: a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 87; |
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Art. 80 - Incremento convenzionale premiante (art. 19, D.P.R. n. 34/2000)1. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 59, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari: a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b); |
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Art. 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili (art. 20, D.P.R. n. 34/2000)1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti da |
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Art. 82 - Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti (art. 21, D.P.R. n. 34/2000)1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all’allegato A, vanno rivalutati sulla b |
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Art. 83 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati (art. 22, D.P.R. n. 34/2000)1. La cifra di affari in lavori di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare |
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Art. 84 - (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero |
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Art. 85 - Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale (art. 24, D.P.R. n. 34/2000)1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri: a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette; b) l’impresa affidataria può utilizzare: 1) i lavori della |
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Art. 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 25, D.P.R. n. 34/2000)1. L’attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all’allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l’allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545. 2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto |
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Art. 87 - Direzione tecnica (art. 26, D.P.R. n. 34/2000)1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. 2. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipol |
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Art. 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; |
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Art. 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA1. L’Autorità provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal pr |
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Art. 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro (art. 28, D.P.R. n. 34/2000)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del |
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Art. 91 - Decadenza dell’attestazione di qualificazione1. Qualora la SOA o l’Autorità dispongano la decadenza dell’attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell’articolo |
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Capo IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori |
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Art. 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti (art. 95, D.P.R. n. 554/1999)1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri |
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Art. 93 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, D.P.R. n. 554/1999)1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. |
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Art. 94 - Consorzi stabili (art. 97, D.P.R. n. 554/1999)1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilit |
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Art. 95 - Requisiti del concessionario (art. 98, D.P.R. n. 554/1999)1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice e dall’articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ul |
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Art. 96 - Requisiti del proponente e attività di asseverazione (art. 99, D.P.R. n. 554/1999)1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta. 2. Possono presentare proposte anche sogget |
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TITOLO IV - MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI |
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Art. 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale (art. 2, D.M. 27 maggio 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 186, comma 1, del codice, disciplinate nel presente titolo e riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero. |
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Art. 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell’attestazione (art. 3, D.M. 27 maggio 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell’impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti: a) sistema qualità aziendale, di cui all’articolo 187, comma 1, lettera a), del codice; la certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell’articolo 176 del codice; la regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); gli organismi di certificazione accreditati hanno l’obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità. |
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Art. 100 - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica Italiana (art. 5, D.M. 27 maggio 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione: a) Certificazione di qualità di cui all’articolo 98, comma 1, lettera a); b) Per i requisiti di ordine generale: b.1) documenti relativi alla società: — certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, istituito presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia; — certificato della cancelleria fallimentare, attestante l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività e l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; |
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Art. 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile (art. 6, D.M. 27 maggio 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative (art. 7, D.M. 27 maggio 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia (art. 8, D.M. 27 maggio 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo |
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Art. 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimentoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE |
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Capo I - Appalti e concessioni |
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Sezione prima: Disposizioni generali |
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Art. 105 - Lavori di manutenzione (art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016 |
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Art. 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici (art. 71, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto di cui all’articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito: |
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Art. 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati. 2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indic |
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Art. 108 - Condizione per la partecipazione alle gare (art. 73 D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Sezione seconda: Appalto di lavori |
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Art. 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, D.P.R. n. 554/1999)Ai |
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Art. 113 - Dialogo competitivoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai fini dell’ammissione al dialogo |
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Art. 114 - Premi nel dialogo competitivoAi |
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Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori |
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Art. 115 - Schema di contratto di concessione (art. 86 D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Lo schema di contratto di concessione indica: a) le condizioni relative all’elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; b) l’indicazione delle caratter |
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Art. 116 - Contenuti dell’offerta (art. 87 D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. In relazione |
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Capo II - Criteri di selezione delle offerte |
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Art. 117 - Sedute di garaAi sen |
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Art. 118 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori (art. 89, comma 1, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 119 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 90 D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Se la procedura ristretta è aggiudicata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, alla lettera d’invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nell |
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Art. 120 - Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice (artt. 91 e 92, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in «sub-pesi» o «sub-punteggi», di cui all’articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle |
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Art. 121 - Offerte anomale (art. 89, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. 2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali |
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Art. 122 - Accordi quadro e aste elettronicheAi sensi dell’articolo 217, comma 1, le |
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TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE |
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Capo I - Garanzie |
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Art. 123 - Cauzione definitiva (art. 101, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 124 - Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi (art. 102, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 |
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Art. 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L’esecutore dei lavori è obbliga |
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Art. 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale (art. 104, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 127 - Requisiti dei fideiussori (art. 107, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Capo II – Sistema di garanzia globale di esecuzione |
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Art. 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18 |
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Art. 130 - Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell’esecuzioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 134 - Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentranteAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L’assunzione, da parte del garante, dell’obbligo di far realizzare l’opera non si configura come successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso. 2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o |
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Art. 136 - Finanziamenti a rivalsa limitataAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accord |
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TITOLO VII - IL CONTRATTO |
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Art. 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto (art. 110, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiama |
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Art. 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti (art. 111, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il capitolato generale disciplina, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente regolamento: a) l’elezione del domicilio dell’esecutore; b) le modalità di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell |
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Art. 140 – Anticipazione (art. 113, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 142 - Ritardato pagamento (art. 116, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal |
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Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo (art. 29, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 144 - Interessi per ritardato pagamento (art. 30, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine |
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Art. 145 - Penali e premio di accelerazione (art. 117, D.P.R. n. 554/1999, artt. 22 e 23 d.m. ll.pp. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervent |
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TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI |
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Capo I – Direzione dei lavori |
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Art. 148 - Direttore dei lavori (art. 124, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. |
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Art. 149 - Direttori operativi (art. 125, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole pa |
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Art. 150 - Ispettori di cantiere (art. 126, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato spec |
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Art. 151 - Sicurezza nei cantieri (art. 127, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Capo II – Esecuzione dei lavori |
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Sezione prima – Disposizioni preliminari |
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Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio (art. 128, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Sezione seconda – Consegna dei lavori |
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Art. 153 - Giorno e termine per la consegna (art. 129, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. |
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Art. 154 - Processo verbale di consegna (art. 130, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni esegui |
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Art. 155 - Differenze riscontrate all’atto della consegna (art. 131, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 157 - Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori (art. 9, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’articolo |
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Sezione terza - Esecuzione in senso stretto |
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Art. 158 - Sospensione e ripresa dei lavori (art. 133, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 2. Fuori dei casi previsti dal com |
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Art. 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori (artt. 24, 26 e 21 D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto. 2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere c) e d), del codice, la sospensione è am |
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Art. 160 - Sospensione illegittima (art. 25, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per caus |
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Art. 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato (art. 134, D.P.R. n. 554/1999 e art. 10 D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del codice. 2. Il mancato rispetto del comma 1¸ comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 3. Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. 4. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 164. Qualora l’ |
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Art. 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore (art. 135, D.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel |
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Art. 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (art. 136, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare ma |
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Art. 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore (art. 137, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 165 - Sinistri alle persone e danni (art. 138, D.P.R. n. 554/1999 e art. 14, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il present |
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Art. 166 - Danni cagionati da forza maggiore (art. 139, D.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865; allegato F; art. 20, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. |
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Art. 167 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali (art. 15 D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’articolo 164. |
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Art. 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminareAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, nell’ipotesi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data peren |
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Art. 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo (art. 140, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. |
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Sezione quarta – Subappalto |
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Art. 170 - Subappalto e cottimo (art. 141, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell’esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto |
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Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi |
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Art. 171 - Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione (Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nell’istanza di compensazione presentata ai sensi dell’articolo 133, comma 6-bis, del codice, l’esecutore indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni. 2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante. 3. La compensazione è determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura: fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il di |
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Art. 172 - Modalità per l’applicazione del prezzo chiusoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Capo III – Lavori in economia |
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Art. 173 - Cottimo fiduciario (art. 144, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza (art. 147, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese (art. 148, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, l |
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TITOLO IX – CONTABILITÀ DEI LAVORI |
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Capo I – Scopo e forma della contabilità |
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Art. 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 152, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49, recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltan |
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Art. 180 - Accertamento e registrazione dei lavori (art. 155, D.P.R. n. 554/1999 e art. 28, D.M. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49, recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, dell |
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Art. 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili (art. 156, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49, recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. |
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Art. 182 - Giornale dei lavori (art. 157, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e |
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Art. 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste (art. 158, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49, recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavor |
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Art. 184 - Annotazione dei lavori a corpo (art. 159, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 |
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Art. 185 - Modalità della misurazione dei lavori (art. 160, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 187 - Liste settimanali delle somministrazioni (art. 162, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entra |
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Art. 188 - Forma del registro di contabilità (art. 163, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità (art. 164, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrog |
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Art. 190 - Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità (art. 165, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49, recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. |
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Art. 191 - Forma e contenuto delle riserve (art. 31, D.M. LL.PP. n. 145/2000)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 192 - Titoli speciali di spesa (art. 166, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/20 |
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Art. 193 - Sommario del registro (art. 167, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato c |
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Art. 194 - Stato di avanzamento lavori (art. 168, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 195 - Certificato per pagamento di rate (art. 169, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, |
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Art. 199 - Certificato di ultimazione dei lavori (art. 172, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore |
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Art. 200 - Conto finale dei lavori (art. 173, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49, recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entr |
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Art. 201 - Reclami dell’esecutore sul conto finale (art. 174, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di en |
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Art. 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale (art. 175, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. |
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Capo II – Contabilità dei lavori in economia |
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Art. 203 - Annotazione dei lavori ad economia (art. 176, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 30/05/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07 |
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Art. 205 – Pagamenti (art. 178, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogat |
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Art. 206 - Giustificazione di minute spese (art. 179, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u) |
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Art. 207 - Rendiconto mensile delle spese (art. 180, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. |
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Art. 208 - Rendiconto finale delle spese (art. 181, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a |
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Art. 209 - Riassunto di rendiconti parziali art. 182, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del |
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Art. 210 - Contabilità semplificataAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presen |
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Capo III - Norme generali per la tenuta della contabilità |
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Art. 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura (art. 183, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo � |
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Art. 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione (art. 184, D.P.R. n. 554/1999)Ai |
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Art. 213 - Operazioni in contraddittorio con l’esecutore (art. 185, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/201 |
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Art. 214 - Firma dei soggetti incaricati (art. 186, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo |
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TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI |
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Capo I – Disposizioni preliminari |
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Art. 215 - Oggetto del collaudo (art. 187, D.P.R. n. 554/1999)1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore |
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Art. 216 - Nomina del collaudatore (art. 188, D.P.R. n. 554/1999)1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell’articolo 120, comma 2-bis, del codice. N29 2. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo l’essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l’essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amminis |
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Art. 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, D.P.R. n. 554/1999)1. Il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo: a) la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti di cui all’articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore |
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Art. 218 - Avviso ai creditori (art. 189, D.P.R. n. 554/1999)1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali cur |
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Art. 219 - Estensione delle verifiche di collaudo (art. 192, D.P.R. n. 554/1999)1. L’organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all’articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa |
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Art. 220 - Commissioni collaudatrici (art. 206, D.P.R. n. 554/1999)1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. |
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Capo II – Visita e procedimento di collaudo |
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Art. 221 - Visite in corso d’opera (art. 194, comma 3, D.P.R. n. 554/1999)1. Nel caso di collaudo in corso d’opera, l’organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d’opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto veri |
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Art. 222 - Visita definitiva e relativi avvisi (art. 191, D.P.R. n. 554/1999)1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest’ultimo ne dà tempestivo avviso all’esecutore, al personale incaricato |
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Art. 223 - Processo verbale di visita (art. 194, commi 1, 2, 4, 5, D.P.R. n. 554/1999)1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: a) gli estremi del provvedimento |
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Art. 224 -Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo (art. 193, D.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, D.M. n. 145/2000)1. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al col |
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Art. 225 - Valutazioni dell’organo di collaudo (art. 195, D.P.R. n. 554/1999)1. L’organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l’o |
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Art. 226 - Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione (art. 196, D.P.R. n. 554/1999)1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche s |
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Art. 227 - Difetti e mancanze nell’esecuzione (art. 197, D.P.R. n. 554/1999)1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e proc |
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Art. 228 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato (art. 198, D.P.R. n. 554/1999)1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere |
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Art. 229 - Certificato di collaudo (art. 199, D.P.R. n. 554/1999)1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente: — il titolo dell’opera o del lavoro; — la località e la provincia interessate; — la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti; — gli estremi del contratto |
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Art. 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, D.P.R. n. 554/1999)1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato esegu |
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Art. 231 - Obblighi per determinati risultati (art. 201, D.P.R. n. 554/1999)1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’esecutore abbia assunto |
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Art. 232 - Lavori non collaudabili (art. 202, D.P.R. n. 554/1999)1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne i |
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Art. 233 - Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo (art. 203, D.P.R. n. 554/1999)1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine |
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Art. 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi (artt. 204 e 209, D.P.R. n. 554/1999)1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: a) i verbali di visita; b) la dichiarazione del direttore dei lavori |
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Art. 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo (art. 205, D.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, D.M. n. 145/2000)1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le |
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Art. 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207, D.P.R. n. 554/1999)1. Ai fini dell’articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti: |
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Art. 237 - Certificato di regolare esecuzione (art. 208, D.P.R. n. 554/1999)1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico |
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Art. 238 - Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, D.P.R. n. 554/1999)1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni “o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici” N3, ai fini della determinazione de |
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TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE |
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Capo I – Beni del patrimonio culturaleAi |
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Art. 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 211, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, compr |
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Art. 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione (art. 212, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 239-240, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del |
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Capo II - ProgettazioneAi |
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Art. 241 - Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 213, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 241-248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere da |
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Art. 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 214, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 241-248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto |
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Art. 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 215, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 241-248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondi |
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Art. 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 241-248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del |
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Art. 245 - Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 241-248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di s |
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Art. 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 218, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli art |
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Art. 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturaleAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 241-248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 1. Per i progetti relativi ai lavor |
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Art. 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturaleAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente capo, comprensivo degli artt. 241-248, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del |
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Capo III – Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale |
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Art. 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 220, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorre |
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Art. 250 - Consuntivo scientifico (art. 221, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 224, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dall’11/11/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154, relativo agli appalti pubblici |
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PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 252 -Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 50, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10. |
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Art. 253 - Limiti alla partecipazione alle gare (art. 51, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamen |
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Art. 254 - Requisiti delle società di ingegneria (art. 53, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 28/02/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, n. 263, relativo ai requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, come previsto dal combinato disposto dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. Ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funz |
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Art. 255 - Requisiti delle società di professionisti (art. 54, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 28/02/2017, data di entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, n. 263, relativo ai requisiti |
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Art. 256 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneriaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere |
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Art. 257 – Penali (art. 56, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere d |
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Art. 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l’attività della commissione giudicat |
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Art. 259 - Concorso di idee (art. 58, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il concorso di idee è finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia. 2. Il bando per il concorso di idee contiene: |
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Art. 260 - Concorso di progettazione (artt. 59, comma 4, 60 e 61, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare. 2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall’articolo 259, comma 2, con esclusione della lettera d), contiene l’indicazione: a) della procedura di aggiudicazio |
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TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI |
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Art. 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 65, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 267. 2. Alle procedure relative ai servizi di cui all’articolo 252 il cu |
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Art. 262 – Corrispettivo (art. 62, commi 3, 5 e 10, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 263 - Requisiti di partecipazione (art. 66, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’as |
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Art. 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito (art. 63, commi 1 e 5, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 252, contiene: a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante; b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coor |
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Art. 265 - Numero massimo di candidati da invitare (art. 67, commi 4, 5 e 6, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/20 |
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Art. 266 - Modalità di svolgimento della gara (art. 64, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l’offerta è racchiusa in un plico che contiene: a.1) la documentazione amministrativa indicata nel bando; a.2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 263, commi 1 e 3, con l’indicazione per ognuno dei servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; |
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Art. 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all’articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo. 2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. |
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TITOLO III – GARANZIE |
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Art. 268 - Disposizioni applicabiliAi sensi dell’articolo 217 |
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Art. 269 - Polizza assicurativa del progettista (art. 105, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all’articolo 111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice la predetta polizza è richiesta all’affidatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano dete |
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PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI |
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TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 271 - Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e serviziAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. C |
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Art. 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitureAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri |
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Art. 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimentoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all’articolo 10, comma 2, del codice: a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all’articolo 279, comma 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; |
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TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE |
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Capo I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione |
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Art. 276 - Società tra concorrenti riuniti o consorziatiAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 277 - Consorzi stabili per servizi e fornitureAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/201 |
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Art. 278 - Finanza di progetto nei serviziAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai fini dell’affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico – finanziario, asseverato dai soggetti indicati da |
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Art. 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e fornitureAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene: |
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Art. 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e fornitureAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a |
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Capo II – Criteri di selezione delle offerte |
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Art. 282 - Commissione giudicatriceAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 283 - Selezione delle offerteAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valu |
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Art. 284 - Offerte anomaleAi s |
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Art. 285 - Servizi sostitutivi di mensa (D.P.C.M. 18 novembre 2005)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. 2. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione Europea possono esercitare l’attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. 3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, |
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Art. 286 - Servizi di pulizia (D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa, al fine dell’affidamento degli appalti di servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell’allegato II A del codice, prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo. |
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Capo III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche |
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Art. 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 289 - Sistema informatico di negoziazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. L’asta elettronica è svolta attraverso |
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Art. 290 - Gestore del sistema informaticoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo |
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Art. 291 - Modalità e partecipazione all’asta elettronicaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Dopo che la stazione ha valutato l’ammissibilità delle offerte, ai sensi dell’articolo 85, comma 7, del codice, ed effettuato il controllo di cui all’articolo 48, comma 1, del codice, prov |
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Art. 292 - Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell’astaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Alla data e all’ora preventivamente fissate nell’invito, i concorrenti presentano per via elettronica le offerte migliorative con i nuovi prezzi |
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Art. 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematiciAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, a procedure di gara interamente gestite con sistemi telema |
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Art. 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematiciAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel codice, contiene: |
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TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI |
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Capo I – Esecuzione del contratto |
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Sezione I - Disposizioni Generali |
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Art. 297 - Norme applicabili all’esecuzione di servizi e fornitureAi |
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Art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditoriAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Sezione II – Direttore dell’esecuzione |
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Art. 299 - Gestione dell’esecuzione del contrattoAi |
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Art. 300 - Direttore dell’esecuzione del contrattoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Sal |
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Art. 301 - Compiti del direttore dell’esecuzione del contrattoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/20 |
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Sezione III – Esecuzione del contratto e contabilità |
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Art. 302 - Giorno e termine per l’avvio dell’esecuzione del contrattoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. |
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Art. 304 - Verbale di avvio dell’esecuzione del contrattoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell |
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Art. 305 - Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contrattoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenzaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, |
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Art. 307 - Contabilità e pagamentiAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 308 - Sospensione dell’esecuzione del contrattoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordin |
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Art. 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioniAi |
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Capo II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto |
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Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltanteAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. 2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al co |
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TITOLO IV – VERIFICA DI CONFORMITÀ |
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Art. 312 - Oggetto delle attività di verifica di conformitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nel |
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Art. 313 - Termini delle attività di verifica di conformitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 314 - Incarico di verifica della conformitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto. 2. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce l’incarico della verif |
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Art. 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 316 - Estensione della verifica di conformitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Art. 319 - Processo verbaleAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, |
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Art. 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è a |
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Art. 322 - Certificato di verifica di conformitàAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19 |
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Art. 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformitàAi |
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Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a dec |
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TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA |
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Capo I – Acquisizioni sotto soglia |
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Art. 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto sogliaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u |
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Art. 328 - Mercato elettronicoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice. 2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei princip |
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Capo II - Acquisizione di servizi e forniture in economia |
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Art. 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economiaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett |
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Art. 332 - Affidamenti in economiaAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione |
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Art. 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione direttaAi |
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Art. 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciarioAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d’invito riporta: a) l� |
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Art. 337 - Termini di pagamentoAi sensi del |
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Art. 338 - Procedure contabiliAi sensi dell’articolo 217, |
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PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI |
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TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA |
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Capo I – Disciplina regolamentare applicabile |
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Art. 339 - Norme applicabiliAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con le previsioni dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali, ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui all’articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute: a) nell’articolo 1 (ambito di applicazione); b) nell’articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformità alla parte II, titolo III, capo IV, del codice; c) nell’articolo 3 (definizioni), limitatamente a |
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Capo II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione |
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Art. 340 - Requisiti di qualificazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell’arte, all |
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TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |
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Art. 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitariaAi sensi dell’articolo 2 |
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TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI |
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Art. 342 - Organi del procedimento e programmazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/0 |
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PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO |
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TITOLO I – CONTRATTI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 febbraio 1987, N. 49 |
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Art. 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l’Italia e i paesi in via di sviluppoAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il present |
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Art. 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 225, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entr |
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Art. 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di e |
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Art. 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 228, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 349 - Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione (art. 229, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del |
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Art. 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione (art. 230, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192, relativo alle procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all'estero. |
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TITOLO II - LAVORI SU IMMOBILI ALL’ESTERO AD USO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
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Art. 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteriAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. |
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Art. 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 226, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192, relativo alle procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all'estero. 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono |
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Art. 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 227, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192, relativo alle procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all'estero. 1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del codice, che assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera interessa |
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Art. 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 228, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore |
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Art. 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 229, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 |
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Art. 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230, D.P.R. n. 554/1999)Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato con effetto a decorrere dal 04/01/2018, data di entrata in vigore del D. Min. Esteri 02/11/2017, n. 192, relativo alle procedure di scelta del contraente e |
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PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI |
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Art. 357 - Norme transitorieAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. 1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento. 2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione). 3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, N19 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all’esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. “Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.”N11 7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui all’articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 8. In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell’articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. 9. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli |
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Art. 358 - Disposizioni abrogateAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il presente articolo è abrogato a decorrere dal 19/04/2016. |
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Allegato A - Categorie di opere generali e specializzateAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, devono considerarsi abrogati gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli abrogati dalla medesima disposizione.
Premesse Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l’acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Categorie di opere generali OG 1: Edifici civili e industriali Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: Opere d’arte nel sottosuolo Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: Dighe Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Compre |
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Allegato B - Schema certificato esecuzione lavoriAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, devono considerarsi abrogati gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli abrogati dalla medesima disposizione.
Quadro 1 Dati del bando di gara
Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori
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Allegato B-1 - Schema certificato esecuzione lavori ex art. 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all’art. 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, devono considerarsi abrogati gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli abrogati dalla medesima disposizione.
Quadro 1 Dati del bando di gara
Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori
Quadro 3.1 Importo di contratto
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Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazioneAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, devono considerarsi abrogati gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli abrogati dalla medesima disposizione.
Parte I - Corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA 1. CB - Corrispettivo Base Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R N7
dove: C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie |
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Allegato D - Incremento convenzionale premianteAi sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, devono considerarsi abrogati gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli abrogati dalla medesima disposizione. L’incremento percentuale è dato da:
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Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale (fac-simile) |