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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 30/01/2020
D. Min. Sviluppo Econ. 30/01/2020
D. Min. Sviluppo Econ. 30/01/2020
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA), sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell’energia; Considerato che la norma richiamata si presta a favorire contestualmente la diffusione dei veicoli elettrici e l’incremento delle risorse di flessibilità di cui il sistema elettrico necessita per consentire adeguata integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, il cui apporto dovrà crescere nel tempo per assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2020 e al 2030; |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al presente articolo. 2. «Vehicle to grid»: è l’interazione tra veicoli elettrici e sistema elettrico, che consente ai predetti veicoli di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi: |
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Art. 3. - Modalità di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento1. Le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento nonché alla fornitura a termine di risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le UVAM, alle condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle disposizioni del presente decreto. 2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ARERA |
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Art. 4. - Disposizioni per favorire la partecipazione dei veicoli elettrici al mercato dei servizi1. Nell’ambito delle disposizioni attuative di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo, l’ARERA provvede alla copertura, anche in via forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi alla installazione dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad assicurare, |
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Art. 5. - Tutela dei soggetti che partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento1. Al fine di tutelare i detentori di veicoli elettrici che, ai sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento in entrambe le modalità «a salire» ed «a scendere» di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) mediante infrastrutture di ricarica, il Ge |
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Art. 6. - Disposizioni finali1. TERNA aggiorna con frequenza annuale il Ministero dello sviluppo economico e l’ARERA sullo stato di attuazione del presente provvedimento, sulla diffusione delle configurazioni di cui all’art. 3 e sul loro livello di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento. Per le finalità di cui all’art. 8, com |
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