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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 16/01/2020, n. 627
Ord. P.C.M. 16/01/2020, n. 627
Ord. P.C.M. 16/01/2020, n. 627
- Ord. P.C.M. 06/04/2022, n. 886
- Ord. P.C.M. 16/03/2021, n. 750
- Ord. P.C.M. 06/04/2020, n. 661
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Premessa |
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Art. 1. - Nomina commissario delegato e piano degli interventi1. N5 Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento sismico di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato. 2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane, comunali, delle società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art. 2. - Contributo autonoma sistemazione1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contrib |
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Art. 3. - Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato1. Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario dell’immobile – ovvero agli altri soggetti di cui al comma 3 – nel limite massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala. 2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso in cui l’abitazione di cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da più unità immobiliari, è presentato – per il tramite di unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto – un progetto unitario per l’intero edificio, secondo le procedure di cui al comma 5, finalizzato alla realizzazione |
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Art. 4. - Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori1. Il commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), del medesimo articolo. |
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Art. 5. - Deroghe1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli: 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli: 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli: 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli: 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli: 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall’evento sismico in premessa, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati dall’evento sismico nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’ uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di |
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Art. 7. - Relazione del commissario delegato1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai |
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Art. 8. - Copertura finanziaria1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 citata in premessa. 2. Per la realizzazione degli interventi previs |
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