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Sent. C. Giustizia UE 03/10/2019, n. C-260/18

5952762 5952762
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi con i consumatori - Clausole abusive - Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Clausola relativa alla determinazione del tasso di cambio tra le valute - Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola - Possibilità per il giudice di porre rimedio alle clausole abusive ricorrendo a clausole generali del diritto civile - Valutazione dell’interesse del consumatore - Sussistenza del contratto senza clausole abusive.

1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di talune clausole di un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera ed associato a un tasso di interesse direttamente connesso al tasso interbancario della valuta interessata, ritenga, conformemente al suo diritto interno, che tale contratto non possa sussistere senza tali clausole, per il motivo che la loro eliminazione avrebbe come conseguenza la modifica della natura dell’oggetto principale di detto contratto.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’invalidazione di un contratto nella sua interezza, come indicate nella sentenza del 30 aprile 2014, causa C 26/13 (EU:C:2014:282), devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia, e che, dall’altro, ai fini di tale valutazione, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante.

3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest’ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono l’integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

4) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta al mantenimento delle clausole abusive contenute in un contratto quando la loro soppressione porterebbe all’invalidazione di tale contratto e il giudice ritiene che tale invalidazione creerebbe effetti sfavorevoli per il consumatore, qualora quest’ultimo non abbia acconsentito a tale mantenimento.

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