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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 07/11/2019, n. 17
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- L.R. 05/08/2022, n. 13
- L.R. 02/11/2021, n. 16
- L.R. 29/06/2020, n. 13
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione auto |
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Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le superfici definite bosco ai sensi della legge regionale 9/2007. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutto il territorio regionale, co |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per: a) bosco o foresta, anche ai fini della produzione di dati statistici: i terreni individuati dall’articolo 6 della legge regionale 9/2007; b) incendio boschivo: fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropiche poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e |
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CAPO II - FUNZIONI E COMPETENZE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO |
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Art. 4 - Competenze e attribuzioni1. Le strutture regionali preposte all’attuazione della presente legge sono la Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi, di seguito denominata Direzione centrale, e la Protezione civile della Regione, di seguito denominata Protezione civile. 2. Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono considerate attività di competenza della Direzione centrale e della Protezione civile, avvalendosi del volontariato |
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Art. 5 - Previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi1. Nell’ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva ai sensi della presente legge si intende per: a) attività di previsione: ogni intervento atto a individuare le aree, i periodi e gli indici di pericolosità e rischio di incendio boschivo |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI |
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Art. 6 - Regolamento1. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate: |
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Art. 7 - Piano regionale antincendio boschivo1. Il Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, in attuazione di quanto previsto all’articolo 3 della legge 353/2000, individua e descrive le modalità tecnico-operative delle attività per la previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni ai fini della valorizzazione del volontariato di cui all’articolo 14. 2. Il Piano definisce in particolare: a) i fattori predisponenti e le cause determinanti l’incendio; b) gli indici di pericolosità e di rischio fissati su base quantitativa e sinottica; c) l’individuazione dell |
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Art. 8 - Archivio regionale degli incendi boschivi1. La Direzione centrale, tramite il Corpo forestale regionale, provvede alla rilevazione delle aree percorse dagli incendi boschivi. |
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Art. 10 - Coordinamento degli strumenti di pianificazione1. Per i Comuni i criteri di valutazione del rischio di incendio boschivo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), costituiscono elementi di rifer |
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CAPO IV - INTERVENTI E MEZZI PER LA TUTELA DAGLI INCENDI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO |
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Art. 11 - Stato di attenzione e di massima pericolosità1. Ai fini della presente legge e dell’attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono determinati: |
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Art. 12 - Fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco1. L’applicazione pianificata del fuoco prescritto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), si attua nei termini e con le modalità progettu |
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Art. 13 - Sala Operativa regionale della Protezione civile1. La Protezione civile assolve ai compiti e alle funzioni previsti dalla presente legge attraverso l’impiego e il coordinamento delle risorse del Sistema regionale integrato di Protezione civile, gestite per il tramite della Sala Operativa regionale di Protezione civile, di seguito denominata SOR, di cui all’articolo 28 della legge regionale 64/1986. 2. La SOR, per i fini di cui alla presente legge, è riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente |
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Art. 14 - Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento1. N3 |
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Art. 15 - Formazione e divulgazione1. La Regione promuove, anche previ accordi con le altre Regioni, organismi istituzionali pubblici, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e |
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Art. 16 - Tutela assicurativa1. L’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 del |
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Art. 17 - Realizzazione, acquisizione e inventariamento di opere, interventi, mezzi e strutture1. La Direzione centrale esegue, anche in amministrazione diretta, le opere e gli interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano di cui all’articolo 7. 1-bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, si |
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CAPO V - DIVIETI E SANZIONI |
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Art. 19 - Divieti e prescrizioni1. In attuazione dell’articolo 10 della legge 353/2000 le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo non possono avere per almeno quindici anni una destinazione diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente all’epoca dell’evento. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. 2. Nelle zone di cui al comma 1 i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo è vietata per dieci anni ogni edificazione, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data antecedente l’incendio dagli strumenti urbanistici allora vigenti. 3. Sono altresì vietate per cinque anni nelle zone di cui al comma 1 le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, fatte salve quelle autorizzate dalla Direzione centrale per documentate situazi |
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Art. 20 - Sanzioni1. Nel caso di violazione al divieto di cui all’articolo 19, comma 2, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 353/2000. |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 21 - Disposizioni finanziarie1. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 2. Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. 3. Per le finalità previste dall’articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessi |
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Art. 22 - Norme transitorie1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 1016/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale), continua a trovare applicazione per quanto non in contrasto con la presente legge e fino all’adozione del reg |
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Art. 23 - Abrogazioni1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare: a) la legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche e integrazioni; b) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 (Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi); c) gli articoli 13 e 35 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione); |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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