FAST FIND : FL5378

Flash news del
30/10/2019

Ristrutturazione edilizia "pesante" e "leggera", differenze e titoli abilitativi necessari

Ristrutturazione edilizia: la Corte di Cassazione ricorda le differenze tra gli interventi di ristrutturazione pesante e leggera ed i titoli abilitativi necessari per ciascuno degli interventi.

Nel caso in esame, agli imputati era stato contestato di avere eseguito delle opere edili, che avrebbero necessitato del preventivo rilascio del permesso a costruire, in assenza del predetto titolo abilitativo.

Tali opere sono sostanzialmente consistite nella realizzazione - non prevista o comunque diversamente prevista nel progetto presentato al Comune di Firenze in occasione del deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - di taluni manufatti finalizzati a rendere praticabile per l'uso residenziale gli ambienti di un edificio originariamente adibiti a sottotetto non praticabile, e nella derivante modificazione strutturale e di destinazione, dovuta all'ampliamento della zona abitabile, di quattro appartamenti ubicati all'interno di un immobile sito in Firenze.

In proposito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le opere realizzate nei quattro appartamenti, avendo comportato una sostanziale modifica dell'immobile, estendendone di fatto la cubatura utile a fini abitativi, hanno indubbiamente travalicato i confini del mero risanamento conservativo, tracimando nell'ambito della ristrutturazione edilizia.

Pertanto, si trattava di interventi, qualificabili come ristrutturazione edilizia, per i quali, anche a prescindere dal fatto che le opere realizzate fossero non coincidenti con quelle segnalate, non sarebbe stata sufficiente la presentazione della sola SCIA.

Inoltre, la Suprema Corte ha citato in proposito la Sent. C. Cass. pen. 04/04/2019, n. 14725 e richiamato i concetti di:
- ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante”, comportante la realizzazione di un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente ovvero caratterizzato da modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti, la cui realizzazione necessita tuttora del preventivo rilascio del permesso a costruire;
- e di ristrutturazione edilizia, cosiddetta “leggera”, non avente le indicate caratteristiche, in relazione alla quale, anche laddove sia stata data alle opere edificande la errata definizione di mero risanamento conservativo, non vi è la necessità del permesso a costruire, essendo sufficiente la semplice SCIA.

La Sent. C. Cass. pen. 10/09/2019, n. 37464 ha poi specificato che nel caso in esame non vi è stata la semplice riconversione ad uso abitativo di spazi destinati a soffitte, ma la destinazione ex novo di locali assolutamente impraticabili (come evidenziato dal fatto che gli stessi non presentavano quale loro base un solaio ma una semplice e fragile canniccio intonacato) ad un uso del tutto autonomo rispetto a quello preesistente.

Tali opere, avendo comportato, almeno in parte, una sostanziale modificazione funzionale dell'immobile interessato, devono essere fatte rientrare nell'ambito della ristrutturazione edilizia “pesante”, come tale necessitante, per la sua esecuzione, dell'apposito permesso di costruire.
 

Dalla redazione