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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 09/04/2003, n. 70
- D. Leg.vo 25/03/2024, n. 50
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Premessa |
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Art. 1 - (Finalità)1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico. 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazio |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea - on line - nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; b) “prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione; c) “prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del pr |
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Art. 3 - (Mercato Interno)1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali appl |
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Art. 4 - (Deroghe all'articolo 3)1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi: a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonché diritti di proprietà industriale; |
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Art. 5 - (Deroghe)1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di: a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio raz |
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Art. 6 - (Assenza di autorizzazione preventiva)1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad au |
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Art. 7 - (Informazioni generali obbligatorie)1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di |
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Art. 8 - (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrant |
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Art. 10 - (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una p |
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Art. 11 - (Esclusioni)1. Il presente decreto non si applica a: a) contratti che isti |
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Art. 12 - (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti i |
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Art. 13 - (Inoltro dell'ordine)1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. |
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Art. 14 - (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit) |
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Art. 15 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching) |
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Art. 16 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting) |
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Art. 17 - (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) |
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Art. 18 - (Codici di condotta)1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al M |
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Art. 19 - (Composizione delle controversie)1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione possono adire anche organi di composizione extragiudiziale che |
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Art. 20 - (Cooperazione)1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematic |
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Art. 21 - (Sanzioni)1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. |
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Art. 22 - (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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