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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 11/10/2019, n. 20
Regolam. R. Puglia 11/10/2019, n. 20
Regolam. R. Puglia 11/10/2019, n. 20
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Art. 2 - Principi generali1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, disciplina i procedimenti amministrativi connessi all’attuazione della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9, confo |
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Art. 3 - Finalità1. Il presente Regolamento regionale: § definisce i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1, art. 2 della legge regionale n. 9/2018; |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per agricoltura sociale l’esercizio in forma organizzata di almeno u |
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Art. 5 - Requisiti e modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale1. Le attività di cui ai punti 2), 3) e 4), lettera a), comma 1 art. 2 della legge regionale n. 9/2018, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della I. 141/2015, attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. 2. Le attività di cui al comma 1 dell’art. 2 della l.r. 9/2018 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo. 3 L’attività di inserimento socio-lavorativo di cui al punto 1 lettera a), comma 1 art. 2 della legge regionale n. 9/2018, è destinata ai lavoratori con disabilità, ai lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, numeri 3) e 4) del Reg. (UE) n. 651/2014 e alle persone svantaggiate nell’ambito delle cooperative agricole sociali come definite dall’articolo 4 della legge n. 381 del 1991. Per “lavoratore con disabilità” si intende: a) chiunque sia riconosciu |
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Art. 6 - Procedure e modalità di iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali1. All’elenco regionale delle fattorie sociali, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 9/2018 e tenuto presso l’Assessorato all’agricoltura della Regione Puglia, è iscritto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 2), della legge regionale n. 9/2018 , il titolare e/o rappresentante legale dell’azienda agricola o della cooperativa sociale di cui all’art. 2 comma 4 legge 141/2015. 2. L’elenco regionale delle fattorie sociali ha l’obiettivo di favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Puglia e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 9/2018 3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere iscritti all’elenco regionale anche nelle forme giuridiche associate. 4. Il |
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Art. 7 - Procedure per l’esercizio dell’agricoltura sociale1. A seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie sociali, previa acquisizione dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’art. 5 del presen |
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Art. 8 - Obblighi amministrativi1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi: |
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Art. 9 - Modalità di concessione ed uso del contrassegno delle fattorie sociali di Puglia1. Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 9/2018 la Regione Puglia istituisce il contrassegno con la dicitura “Fattoria sociale di Puglia” e ne individua il logo identificativo. 2. Il contrassegno e r |
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Art. 10 - Divieti1. È vietato l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale in assenza di iscrizione nell’elenc |
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Art. 12 - Cancellazione dall’elenco regionale delle fattorie sociali1. Nei casi di cui al comma 8 dell’art. 6 e al comma 2 dell’art. 10 del presente regolamento, la Sezione Competitività delle Filiere Agroal |
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Art. 13 - Modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell’agricoltura sociale1. La Regione Puglia iscrive in una sezione speciale dell’elenco regionale delle fattorie sociali i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2018 risultano già operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale da almeno due anni. 2. Il titolare o legale rappresentante dell’azienda agr |
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