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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 30/07/2002, n. 19
Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 30/07/2002, n. 19
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[Premessa] |
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Considerato in fattoSono stati richiesti, da numerose stazioni appaltanti, chiarimenti in ordine ai comportamenti da adottare nel caso in cui ad una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici partecipi un'impresa nei cui confronti l'Autorità abbia emanato provvedimento di annullamento dell'attestazione di qualificazione (d'ora innanzi attestazione SOA) o di ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione e nei c |
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Considerato in dirittoA) In via preliminare, è opportuno considerare che l'attestazione SOA è da ritenersi rilasciata in difetto dei necessari presupposti ove l'impresa abbia reso alla SOA false dichiarazioni oppure abbia presentato alla SOA documenti, quale per esempio certificati di esecuzione dei lavori, che non abbiano trovato sostanziale corrispondenza in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni. Nel potere di vigilanza e controllo dell'Autorità sul sistema di qualificazione previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera i), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché dagli articoli 14 e 16 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, rientra anche il potere per l'Autorità di controllare la validità delle attestazioni SOA e, di conseguenza, di annullare o ridimensionare quelle per le quali venga in evidenza che siano state rilasciate in mancanza dei necessari presupposti. Dal provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione SOA consegue (art. 27 del D.P.R. 34/2000) l'inserimento nel casellario informatico delle imprese dell'informazione relativa alla sopraggiunta perdita di validità o al ridimensionamento dell'attestazione, con effetti di pubblicità erga omnes ed indipendentemente dagli atti che potrà o dovrà assumere la SOA che ha rilasciato l'attestazione in difetto dei necessari presupposti. Nella determinazione 16/23 del 5 dicembre 2001 [parte II, lettera h)], l'Autorità ha ritenuto, sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle due disposizioni regolanti le condizioni che impediscono il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e le condizioni che precludono la partecipazione alle gare e la stipula dei relativi contratti, ossia, rispettivamente, dell'art. 17, comma 1, lettera m), del D.P.R. 34/2000 e dell'art. 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. 554/1999 che il termine annuale previsto dalla seconda disposizione (art. 75) è operante anche per l'altra (art. 17). Pertanto, in caso dell'annullamento dell'attestazione SOA, il provvedimento comporta, oltre al divieto di partecipazione alle gare per un anno dalla data del provvedimento dell'Autorità, anche il divieto per l'impresa, titolare dell'attestazione annullata, di stipulare un nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di un anno dalla suddetta data, e tale prescrizione deve essere inserita fra le informazioni del casellario informatico delle imprese. È, inoltre, evidente che il divieto di partecipare alle gare che consegue dall'annullamento dell'attestazione SOA, in virtù della regola generale contenuta nell'art. 75, lett. h), D.P.R. 554/1999, ha un ambito che prescinde dall'importo dell'appalto; ne consegue che nell'anno successivo al provvedimento dell'Autorità l'impresa non può partecipare neanche a gare d'appalto di importo inferiore a E 150.000 pur se, per le stesse, non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA. Nella determinazione n. 10 del 29 maggio 2002 l'Autorità - premesso che in base al disposto dell'articolo 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. 554/1999, tra le ipotesi che precludono la partecipazione alle gare d'appalto vi è quella relativa al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici - ha ritenuto che è suo compito, ricevuta dalla stazione appaltante la segnalazione del provvedimento di esclusione dell'impresa dalla gara per il ricorrere dell'ipotesi di cui al menzionato art. 75, comma 1, lettera h), emanare il proprio provvedimento sanzionatorio ed inserire nel casellario informatico delle imprese il divieto per un anno per l'impresa medesima di partecipare alle gare di appalto o di concessione di lavori pubblici indette da qualsiasi stazione appaltante. Per quanto concerne la decorrenza del detto anno, il dies a quo si rinviene nel momento in cui si faccia uso della falsa dichiarazione in sede di gara e cioè quando viene accertata la falsità della dichiarazione in seguito alla c.d. verifica a campione o al verificarsi della posizione di primo o secondo aggiudicatario. Nel caso di falso successivamente e comunque accertato il detto dies a quo coincide, invece, con il momento della scoperta del falso. In tal senso sono da intendere le indicazioni sulla data di decorrenza del divieto riportate nelle citate determinazioni 16/23 del 2001 e 10 del 2002 (rispettivamente parte II, lettera H, e lettera c) del disposto). Va infine considerato che le conseguenze sopra precisate nel caso di annull |
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